L’illegittima composizione della commissione di gara non deve essere contestata immediatamente ma soltanto all’esito della gara

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L’illegittima composizione della Commissione può essere impugnata solo dopo l’approvazione delle operazioni di gara.

Perché solo con l’approvazione delle operazioni di gara si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.

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Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 16/05/2025, n. 4196:

7. Il primo motivo, con cui si è denunciata l’erroneità della sentenza per avere respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, è infondato, alla luce dell’orientamento di questo Consiglio, secondo cui l’illegittima composizione della commissione di gara non deve essere contestata immediatamente ma soltanto all’esito della gara.

Si è, difatti, osservato che la nomina dei componenti della commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 193; Sez. V, 16 gennaio 2015 n. 92), in quanto, prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta (in senso analogo, relativamente alla nomina della commissione di un concorso, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n.9675, secondo cui l’atto di nomina della commissione di un concorso universitario non produce un effetto lesivo immediato, tale da determinare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale, in quanto costituisce un atto meramente endoprocedimentale, per cui può essere impugnata solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato). D’altronde, la regola secondo la quale l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento, è di carattere generale; la possibilità di un’impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/05/2025 di Roberto Donati

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