MIT: Concessioni

L’Ufficio di supporto giuridico del MIT ha pubblicato il 13 maggio 2025, tre nuovi pareri in materia di concessioni, due dei quali di particolare rilievo: uno riguarda la possibilità di procedere con l’affidamento diretto in caso di importi minimi, l’altro si concentra sulla qualificazione degli enti concedenti.
Parere MIT n. 3378
Oggetto: Incentivi funzioni tecniche per concessioni di servizi tpl
Quesito:
Si richiede parere sull'applicabilità dell'incentivo per funzioni tecniche (art. 45, D.Lgs. 36/2023) alle concessioni di servizi di trasporto pubblico locale. Il D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.10 estendono l'incentivo a concessioni di servizi. Il trasporto pubblico locale (Reg. CE 1370/2007, D.Lgs. 201/2022) ha peculiarità: • complessità del PEF; • corrispettivi articolati; • monitoraggio tecnico-economico costante; • programmazione e controllo qualità. Si chiede se l'incentivo ex art. 45 sia applicabile alle concessioni di trasporto pubblico locale.
Risposta aggiornata
Riguardo ai soggetti che possono attivare le procedure di affidamento, l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016 che citava solo le “stazioni appaltanti”, aggiunge a queste ultime anche “gli enti concedenti”. Tale termine utilizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida
contratti di concessione. Da ciò emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione. La risposta è affermativa.

Non perdere i Webinar di Studio Amica
Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.
Guarda i webinarNon perdere i Webinar di Studio Amica
Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.
Guarda i webinar
Parere MIT n. 3407
Oggetto: Concessioni di importo inferiore a 140.000 euro e affidamento diretto art. 3, co. 1, lett. d) allegato I.1 al codice
Quesito:
L'Amministrazione vorrebbe installare nella biblioteca comunale un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, si ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al codice definisce l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALL'ENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all'ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all'art. 62, co. 18, e all'art. 5, co. 5, dell'A II.4, che prevede l'obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.
Risposta aggiornata
Trova applicazione l'art. 187. del Codice dei contratti pubblici, rubricato "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea" il quale recita: "Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II".
Parere MIT n. 3362
Oggetto: Contratti di concessione- è necessaria la qualificazione della stazione appaltante ?
Quesito:
Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo all'ammissibilità o meno dell'affidamento diretto per concludere che l'istituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi.
Risposta aggiornata
Riguardo al tema posto, si rileva che in base alle modifiche introdotte dal d. lgs 209/2024 le disposizioni di cui all’art. 62 co 18 e all’art. 63 co 2 del codice sui contratti pubblici prevedono un regime “rafforzato” di qualificazione, per gli enti concedenti, relativamente alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di paternariato pubblico-privato per forniture e servizi pari o superiori a 140.000 euro e per lavori di importo pari o superiori a 500.000 euro. Come evidenziato nella Relazione Illustrativa e Tecnica al Correttivo, la modifica al co. 18 dell’articolo 62 del Codice vale “al fine di specificare che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all’articolo 3, comma 5, dell’Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto”. Per forniture e servizi si rimanda all’art. 5 (Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti), comma 5 dello stesso allegato II.4, modificato dal d. lgs. 209/2024. Pertanto, tenuto conto delle modifiche del decreto correttivo come sopra specificate, la risposta è affermativa. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 15/05/2025

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora