L’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso

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L’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore e riportati nel PEF, che viene valutato dall’ente concedente.

Questo quanto ribadito da Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2026, n. 4667:

15. Con l’appello incidentale XXXX ha quindi censurato sul punto la sentenza, riformulando la doglianza contenuta nel secondo motivo contenuto nel ricorso introduttivo.

Con la doglianza XXXX ha sostenuto che YYYY avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per violazione dell’art. 5 dell’avviso, in quanto l’asseveratore del PEF avrebbe dichiarato di non aver verificato la congruità e la veridicità dei dati riportati e si sarebbe quindi limitato a controllare la correttezza dei conteggi.

15.1. L’art. 5 lett. c) dell’avviso pubblico richiede che la proposta di ciascun concorrente sia corredata da un “piano di sostenibilità economico finanziaria dell’intera proposta progettuale, contenente l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, iscritto in apposito albo, ovvero da Istituto o altro soggetto giuridico abilitato”.

Non è contestato che il PEF sia stato asseverato.

 
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XXXX ha censurato che l’asseveratore abbia precisato che, rispetto alla proposta di YYYY, “ipotesi, dati e documentazione relativi al PEF, i costi di gestione e gli investimenti […] non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità”, con la conseguenza che l’asseveratore non ha assunto responsabilità in ordine alla “adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione ricevuta ai fini della redazione del presente documento”.

Senonché il valore della relativa certificazione non può essere disconosciuto per il tramite delle precisazioni dall’asseveratore all’incombente, anche considerando che l’appellante non ha dimostrato profili specifici di criticità del PEF.

L’asseverazione qui controversa è stata elaborata considerando l’ammontare complessivo degli investimenti, il tempo previsto di esecuzione degli stessi e la dinamica di ammortamento, la durata della concessione dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026, la struttura finanziaria prevista, la struttura dei costi e dei ricavi e i conseguenti flussi di cassa, nonché la capacità del PEF di generare flussi di cassa positivi (così si legge nella stessa).

Ciò è conforme a quanto esplicitato con l’art. 96 comma 4 del d.P.R: n. 207 del 2010, in base al quale l’asseverazione consiste nella “valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione”.

La disposizione, pur abrogata, contiene l’indicazione dell’onere assunto dal revisore in sede di asseverazione.

L’asseveratore attesta la correttezza e la congruità delle poste utilizzate per l’elaborazione del PEF e fornisce una positiva valutazione sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento) verificandone l’equilibrio in relazione ai flussi di cassa generati dal progetto, sulla base delle stime fornite dall’impresa (Cons. St., sez. V, 8 febbraio 2011 n. 843).

Pertanto, l’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso, non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore e riportati nel PEF, che viene valutato dall’ente concedente (“le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell’offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all’amministrazione concedente”, così Cons. St., sez. V, 30 gennaio 2023 n. 1042).

Il tema è già stato trattato dalla Sezione in termini analoghi, rispetto a un’asseverazione mancante della verifica “della congruenza dei dati con la bozza di convenzione”, ritenendo che “il valore della relativa certificazione non può essere disconosciuto per il tramite delle precisazioni da questo apportate all’incombente, in quanto l’asseverazione, consistendo ai sensi dell’art. 96 comma 4 del d.P.R. 207/2010 nella “valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione”, è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto, e non a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati riportati nel Pef” (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2023 n. 7499).

Né vi è dimostrazione che nel caso qui controverso il PEF sia affetto da gravi carenze, non riscontrate in sede di asseverazione.

15.2. L’appello incidentale è quindi infondato. Né vi sono i presupposti per avviare un’indagine istruttoria sul punto, atteso che la censura non contiene appunti specifici al contenuto del PEF.

Fonte: Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 11/06/2026

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