“L’Alternatività tra le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (Pad) e il Mepa nel Nuovo Codice degli Appalti: Analisi del Parere MIT n. 3218/2025”

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Con il parere n. 3218/2025, l’Ufficio di Supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un chiarimento significativo sulla possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare le proprie Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (Pad) certificate in alternativa al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), in relazione agli affidamenti diretti di servizi di importo compreso tra 5.000 e 140.000 euro.

Tale pronuncia si inserisce nel quadro normativo delineato dall’art. 62 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina gli strumenti di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti per gli affidamenti sotto soglia, ponendo particolare attenzione ai principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.

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Il Quadro Normativo di Riferimento

L’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti devono ricorrere agli strumenti di approvvigionamento digitale anche per gli affidamenti sotto soglia, tra cui rientrano:

  • i mercati elettronici, come il Mepa;
  • le altre piattaforme telematiche di negoziazione certificate;
  • le centrali di committenza qualificate.

Il fine della norma è garantire che le procedure di acquisto siano condotte in un ambiente che rispetti i criteri di economicità, trasparenza e concorrenza, evitando situazioni di opacità o limitazione della competizione tra operatori economici.

La Questione dell’Alternatività tra Pad e Mepa

Il quesito posto al MIT mirava a comprendere se la Pad certificata della stazione appaltante possa considerarsi equivalente al Mepa per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo compreso tra 5.000 e 140.000 euro.

Il MIT ha risposto positivamente, sottolineando che una Pad certificata può essere utilizzata come alternativa al Mepa, a condizione che la piattaforma sia conforme ai requisiti previsti dalle linee guida Agid e garantisca il rispetto dei principi fondamentali della normativa sugli appalti.

Pad e Mepa per Affidamenti Inferiori ai 5.000 Euro

Un ulteriore aspetto evidenziato riguarda le acquisizioni sotto i 5.000 euro, per le quali la normativa prevede una maggiore flessibilità. Infatti, fino al 30 giugno 2025, è possibile utilizzare anche Pad non certificate, acquisendo comunque il CIG tramite l’applicativo PCP dell’ANAC. Tale deroga è stata confermata dalle FAQ ANAC n. A7 e D4, che forniscono indicazioni operative in merito alla corretta gestione degli acquisti di piccolo importo.

La Gestione dell’Affidamento Diretto tramite Pad

Sebbene il MIT confermi la possibilità di utilizzare le Pad certificate per gli affidamenti diretti, sottolinea l’importanza di rispettare alcuni requisiti chiave:

  • Economicità ed efficacia: la piattaforma deve consentire un acquisto vantaggioso per l’amministrazione.
  • Imparzialità e concorrenza: deve garantire l’accesso equo agli operatori economici.
  • Trasparenza e tracciabilità: la procedura deve essere interamente documentata e accessibile.
  • Pubblicità degli atti: tutti i documenti devono essere resi disponibili nel rispetto della normativa vigente.

In sostanza, anche nel caso di affidamento diretto, la procedura deve essere gestita con la massima tracciabilità e documentabilità, evitando opacità nelle decisioni della stazione appaltante.

L’Obbligo di Utilizzo del Mepa nelle Amministrazioni Statali

Un altro punto chiave del parere riguarda gli obblighi di utilizzo del Mepa per alcune categorie di enti pubblici. Il MIT ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, il ricorso al Mepa rimane obbligatorio per:

  • le amministrazioni statali centrali e periferiche;
  • gli istituti scolastici e universitari;
  • gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
  • le agenzie fiscali.

Pertanto, per tali soggetti, l’alternatività tra Pad e Mepa non è applicabile, poiché il Mepa è espressamente previsto come strumento di acquisto per queste categorie di enti pubblici.

Il Mepa come Strumento di Acquisto e non Procedura di Gara

Infine, il MIT chiarisce un aspetto essenziale: il Mepa non costituisce una procedura di selezione dell’operatore economico prevista dal Codice dei Contratti, bensì un semplice strumento di acquisto. In questo senso, la selezione degli operatori tramite Mepa deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, che regolano l’aggiudicazione degli appalti e la negoziazione degli affidamenti sotto soglia.

Conclusioni e Implicazioni Operative per le Stazioni Appaltanti

Dal parere MIT n. 3218/2025 emergono importanti implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti:

  • Gli affidamenti diretti tra 5.000 e 140.000 euro possono avvenire tramite Pad certificate in alternativa al Mepa, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti di legge.
  • Per gli acquisti inferiori a 5.000 euro è consentito l’uso di Pad non certificate fino al 30 giugno 2025, con acquisizione del CIG tramite PCP ANAC.
  • Le amministrazioni statali centrali e periferiche, le scuole e le università devono obbligatoriamente utilizzare il Mepa, in base alla legge 296/2006.
  • Il Mepa non è una procedura di gara, ma uno strumento di acquisto, che deve comunque rispettare i criteri di selezione previsti dal Codice degli Appalti.

In definitiva, il parere MIT chiarisce definitivamente il ruolo delle Pad certificate come strumenti alternativi al Mepa, consentendo una maggiore flessibilità operativa per le stazioni appaltanti, pur nel rispetto delle regole di trasparenza, concorrenza e tracciabilità.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/02/2025


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