Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati, utilizzando la procedura del soccorso istruttorio

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Uno dei motivi di ricorso riguarda la violazione degli artt. 6 della legge n. 241/1990 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 per non avere la stazione appaltante ritenuto valutabili gli ulteriori servizi indicati nella nota di riscontro alla richiesta di osservazioni sulle autodichiarazioni rese nel DGUE.

Il Tar prima ricorda che nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti e successivamente evidenzia come nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non possa modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio.

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Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19/02/2025, n. 244 :

2.3.-Infondate infine anche le censure dedotte nel terzo motivo di ricorso, alla luce del principio di autoresponsabilità che grava sulle imprese partecipanti alle gare pubbliche e che ha condotto in modo univoco la giurisprudenza a negare il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati dal concorrente (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372). Ed invero, nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.

La difesa dell’Amministrazione ha altresì richiamato a sostegno dell’infondatezza del terzo motivo la recente delibera Anac n. 60 del 07/02/2024, che ha chiarito quanto segue: ”Nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 co.1 lett. b) né con quella del soccorso procedimentale di cui al co.3 dello stesso articolo del D.lgs. n. 36/2023, al fine di spendere servizi diversi da quelli indicati in sede di offerta, per superare il vaglio dell’analogia rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante”.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/02/2025 di Roberto Donati

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