Istanza di adeguamento dei prezzi. In 30 giorni deve essere fornita risposta!
E’ illegittimo il silenzio serbato dalla stazione appaltante sull’istanza di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016.
La stazione appaltante doveva provvedere nel termine generale di trenta giorni, previsto dalla legge 241/1990.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAQuesto quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 19/06/2024, n. 1309, che accoglie il ricorso:
6. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Alla luce della formulazione dell’art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di adeguamento dei prezzi, nell’esercizio del potere previsto dalla medesima disposizione, richiamata anche dall’art. 6 del contratto e dall’art. 42 del capitolato tecnico.
Tuttavia, a fronte dell’istanza presentata il 17 novembre 2023, non è stato adottato alcun provvedimento, nonostante la scadenza dei termini procedimentali che, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella disciplina di riferimento, possono essere quantificati applicando il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Sussiste pertanto il silenzio – inadempimento dell’Amministrazione, alla luce della data di presentazione dell’istanza e della mancata adozione, allo stato, dei conseguenti provvedimenti, essendo ormai decorso il predetto termine.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/06/2024 di Roberto Donati
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