L’iscrizione nel sistema ex AVCPass e l’indicazione del PassOE non erano richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge

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Il Tar Campania ricorda come l’iscrizione nel sistema AVCPass e l’indicazione del PassOE non fossero richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge.

E’ una sentenza che merita attenzione perché l’articolo 24 del D. Lgs 36/2023[1], pur chiarendo la funzione del FVOE, continua a non prevedere alcuna clausola espressa di esclusione, pertanto la giurisprudenza formatasi su Avcpass può conservare una sua attualità. 

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Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. I, 30/01/2024, n. 313:

10. Il quinto motivo sulla portata asseritamente escludente della mancata abilitazione sul portale ANAC dell’architetto ………., mandante del raggruppamento dei progettisti è, invece, infondato.

10.1. Il “Sistema Ex AVCpass”, sostituito dal 27/10/2022 dal servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico) è, infatti, previsto dal disciplinare di gara solo quale strumento di trasmissione dei documenti da parte degli operatori economici. L’iscrizione nel sistema AVCPass e la indicazione del PassOE non sono richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge e nemmeno erano richieste dal bando, a pena di esclusione, né l’esclusione avrebbe potuto essere contemplata dalla legge di gara, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, dato che, secondo la deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (seguita dalle deliberazioni n. 850 del 3 agosto 2016 e n. 175 del 21 febbraio 2018) e secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2017, n. 2036 e id., V, 26 settembre 2017, n. 4506), detti adempimenti non sono richiesti a pena di esclusione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V, 21 agosto 2020, n. 5164).

[1] Art. 24. (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)

1.Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l’attestazione dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.

2.Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all’articolo agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione del predetto dell’obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell’articolo 23, comma 8. L’ANAC garantisce l’accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L’ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2024 di Roberto Donati

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