L’incremento del quinto, anche nel raggruppamento “misto”, si applica alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o ...
Con l’ordinanza n. 7311 del 19 agosto 2022, la sezione V, in presenza di un contrasto giurisprudenziale circa l’interpretazione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, si era rivolta all’Adunanza Plenaria.
La Sezione V del Consiglio di Stato aveva posto all’ Adunanza Plenaria il quesito se tale comma – nella parte in cui prevede, quale condizione per l’attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell’incremento del quinto, che per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo sussista una qualificazione «per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara» – si dovesse interpretare, nella specifica ipotesi di partecipazione come raggruppamento c.d. misto, nel senso che tale importo a base di gara debba, in ogni caso, essere riferito al valore complessivo del contratto ovvero debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13/01/2023, n. 2, dopo un’attenta ricostruzione, formula il seguente principio di diritto:
La disposizione dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l’importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/01/2023 di Roberto Donati
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