Incentivi per funzioni tecniche non riconoscibili negli affidamenti diretti in house

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Incentivi per funzioni tecniche non riconoscibili negli affidamenti diretti in house

Nel caso di affidamento in house, è esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, come risulta anche dal nuovo Codice Appalti.
Lo ha precisato Anac nel Parere funzione consultiva n. 36, approvato dal Consiglio del 10 luglio 2024, rispondendo a una richiesta da parte di una Regione del Centro Italia. Il quesito riguardava la possibilità o meno di assegnare incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti a società in house.

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“Dalla natura dell’affidamento in esame – scrive l’Autorità -, nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse – volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti – sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023”.

“Da tali premesse emerge che, per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house. 

Occorre peraltro sottolineare che ‘l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili ... La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi’. Le forme di incentivazione per funzioni tecniche ‘costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, circostanza quest’ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie”.

Fonte: ANAC del 26/07/2024

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