MIT: RICHIESTA DI PARERE SU GARANZIE DEFINITIVE NEGLI ACCORDI QUADRO (art.59) AI SENSI DELL'ART. 117 d.lgs 36/2023
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 18 luglio 2024 n. 2516 ha risposto al seguente quesito:
In una gara d'appalto espletata da un'Azienda Ospedaliera quale capofila per conto di altre Aziende Ospedaliere di AIC (AIC -Aree Interoperative di coordinamento-), nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59, e suddivisa in vari lotti, è corretto chiedere alla ditte partecipanti la garanzia di cui all'art. 117 formulata nella seguente maniera: "Agli aggiudicatari sarà richiesto, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di presentare una garanzia definitiva pari al 2% dell''importo dell'Accordo Quadro con riferimento al singolo lotto, nel rispetto delle percentuali massime aggiudicabili (50% garantito al primo aggiudicatario e 50% max agli altri aggiudicatari in graduatoria)". Tale garanzia dovrà essere costituita secondo quanto previsto dall'art. 117 del codice e avere validità per l'intera durata dell'Accordo Quadro. L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissata secondo le modalità indicate nell'art. 117 c.2 del codice ed è calcolata nella misura dell'8% del valore dei contratti stessi. Si richiede infine, quale Azienda deve incamerare la cauzione definitiva in fase di stipula dei contratti attuativi? L'Azienda Capofila (che effettua la gara) oppure l'Azienda Ospedaliera che aderisce all'Accordo Quadro?
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Risposta aggiornata
In base al dettato nel d.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., l'accordo quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi. Per la garanzia definitiva dell'accordo quadro, a norma dell'art. 117, c. 1 del Codice dei contratti pubblici, l'importo deve essere indicato nei documenti di gara e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile previsto dall'accordo quadro stesso (a nulla quindi qui rileva il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario). Nel presente caso, essendovi la divisione in lotti, questa regola andrà applicata al singolo lotto aggiudicato. Nel presente caso, essendovi più aggiudicatari per ogni lotto, la percentuale (es. 2%) andrà calcolata sul massimo spendibile nei confronti di ogni aggiudicatario. Il "primo aggiudicatario" come massimo spendibile non avrà solo il 50% garantito, che è il minimo spendibile, ma l'intero importo dell'accordo quadro). Es. se l'accordo quadro ha un importo massimo spendibile di 100 euro (oltre IVA), all'aggiudicatario sarà garantito 50 euro, ma nulla esclude che possano essere spesi 100 euro nei sui confronti; quindi la garanzia del "primo aggiudicatario" dovrà essere di 2 euro. Gli altri aggiudicatari avranno, invece, un massimo spendibile di 50, quindi la loro garanzia dovrà essere di 1 euro. I contratti attuativi dovranno avere una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi, salvo che la lex specialis di gara non preveda una percentuale inferiore. Per la garanzia sull'accordo quadro restano fermi le diminuzioni di percentuale indicate dall'art. 106, richiamato dall'art. 117. Per i contratti attuativi restano fermI: a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117; b) le diminuzioni di cui all'art. 106, richiamamto dall'art. 117. La garanzia definitiva sull'accordo quadro dovrà essere richiesta da chi sottoscrive lo stesso. La garanzia definitiva sul singolo accordo attuativo dovrà essere richiesta da chi sottoscrive lo stesso.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 24/07/2024
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