Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è il “dominus” della gara, anche se non ha poteri a valenza esterna?

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Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è il “dominus” della gara, anche se non ha poteri a valenza esterna. Almeno per il Tar Lazio.

Il Tar Lazio, infatti, accoglie il ricorso in quanto gli atti, non essendo stati sottoscritti dal RUP, sarebbero viziati da incompetenza.

Il Tar conferma quella parte di giurisprudenza (in vigenza del D. Lgs 50/2016) che ha evidenziato come le competenze del Responsabile del Procedimento siano da considerarsi esclusive

Ma altra giurisprudenza, invece, ha evidenziato come il Responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale non possa adottare atti “che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1079, Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n. 3638).

E’ una sentenza significativa, anche in chiave futura, perché l’allegato I.2 al Nuovo Codice non sembra esaustivo. Infatti, l’articolo 7 da una parte prevede che il RUP disponga le esclusioni dalle gare, dall’altra che adotti il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, abbia il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

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Per cui è opportuno ricordare il tema in questione, sulla base di quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12/01/2024, n. 655:

Rilevato che:

– sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia facendo applicazione della norma di rito appena citata;

– nel merito il ricorso va accolto, in quanto risulta fondato;

– ciò vale, innanzitutto per il primo motivo di ricorso, volto a far valere il vizio dell’incompetenza dei provvedimenti impugnati, in quanto questi ultimi non sono stati sottoscritti dal RUP, che in materia avrebbe una competenza esclusiva e “funzionale”;

– sul punto, decisiva risulta la considerazione del tenore dell’art. 31 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;

– tale disposizione è stata interpretata dal condivisibile orientamento giurisprudenziale nel senso che: i) la stessa “delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. St., III, n. 2983/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); ii) “Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019); iii) tali conclusioni sono corroborate dalle Linee Guida ANAC n. 3, dalle quali è dato desumere che, ove – come nel caso di specie – la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. in tal senso T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); iv) “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); v) conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31,comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna (cfr. ancora T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018 e in senso analogo T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1373/2021; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019; Cons. St., V, n. 7470/2010);

– a tale stregua, nel concreto va considerato che: i) la fase di accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicataria risulta essere stata deferita al RUP ed è stata da quest’ultimo compiuta; tuttavia, l’attività provvedimentale, che ha compendiato le relative risultanze e ha recato le determinazioni sfavorevoli per l’aggiudicataria, è stata compiuta da un altro soggetto (il Provveditore per le Opere Pubbliche); ii) le Amministrazioni ricorrenti si sono limitate a richiamare il ruolo di quest’ultimo, quale superiore gerarchico del RUP; sennonché tale elemento risulta di per sé neutro, tenuto conto del regime “speciale” e “funzionale” della competenza in favore del RUP e della correlativa necessità di un’apposita ed espressa previsione di segno diverso per poter derogare al predetto regime, previsione nella specie né evocata né tanto meno allegata;

– pertanto, i provvedimenti impugnati, in quanto sottoscritti dal Provveditore per le Opere Pubbliche, risultano affetti dal vizio di incompetenza;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/01/2024 di Roberto Donati

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