Il requisito del servizio svolto può maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio

Il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, ma non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio: la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo abbia maturato tramite il materiale svolgimento del servizio.
Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 06/10/2025, n. 1596:
19.4. – La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
La legge di gara era chiara nel richiedere, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, il fatto in sé dello svolgimento, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di almeno un unico servizio di importo contrattuale annuale non inferiore a € 1.500.000,00.
E la circostanza che la giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 25 agosto 2023, n. 13441; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144) affermi che il servizio posto in essere dalla consorziata è qualificante per il consorzio, il quale può avvalersene in eventuali future gare, non esclude che lo stesso requisito possa contemporaneamente maturare anche in capo alla cooperativa che abbia effettivamente e materialmente svolto il servizio: la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo abbia maturato tramite il materiale svolgimento del servizio.
Infatti, come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. TAR Toscana, sez. II, 20 gennaio 2025, n. 92), la funzione dei requisiti di idoneità tecnica indicati nella lex specialis deve rinvenirsi nella relativa attitudine a dimostrare la capacità tecnico-professionale del soggetto partecipante di eseguire le prestazioni oggetto di affidamento, essendo del tutto evidente che l’avvenuta esecuzione dello specifico servizio richiesto dalla stazione appaltante ad opera della singola impresa è idonea a dimostrarne la capacità tecnica di gestione, a prescindere dall’eventualità che il relativo espletamento sia stato occasionato dall’affidamento da parte di un consorzio di appartenenza.
Tale impostazione è stata da ultimo confermata dal Consiglio di Stato che, nel respingere definitivamente una doglianza del tutto identica a quella formulata dall’odierna ricorrente (secondo la quale non sarebbe possibile per il soggetto consorziato designato per l’esecuzione far valere per commesse future il requisito di capacità tecnica e professionale derivante da tale designazione, essendo la prestazione riferibile solo al consorzio di cooperative), ha rilevato che, laddove la legge di gara – così come il disciplinare della procedura di cui qui si controverte – associ il requisito di capacità tecnica richiesto non già alla titolarità di un contratto pubblico, bensì all’esecuzione di un determinato servizio, ciò che deve essere dimostrato non è l’imputazione giuridica del contratto di appalto di servizi, bensì l’esecuzione di questi ultimi. E dunque, sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, con autonomia giuridica e patrimoniale, che diventa l’unico contraente, portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144; Id., 2 settembre 2019, n. 6024), le consorziate che ne fanno parte possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. CGUE, sez. IV, 19 maggio 2009, in causa C-538/07, Assitur; Id., sez. X, 22 ottobre 2015, in causa C-425/14, Impresa Edilux e Sicef), con la necessaria conseguenza che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività dalle stesse svolte (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2025, n. 6604).
Tale conclusione è del resto confermata dalla progressiva equiparazione operata dalla giurisprudenza amministrativa, sotto il profilo in esame, dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024 n. 3144).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/10/2025 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora