Il nuovo motivo di esclusione ex art. 27, comma 11, d. lgs. 81/2008 e il DGUE

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Il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 con l’art. 29 rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha apportato delle modificazioni al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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In particolare, l’art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008così come novellato dall’art. 29, co. 19, lett. a) D.L. 19/2024 convertito con L. 56/2024 prescrive che:

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente”.

Si precisa che l’articolo 27, così come modificato, è applicabile a tutti gli appalti, non solo agli appalti PNRR, in quanto lo stesso, seppur introdotto dal Decreto recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), integra il Decreto legislativo n. 81/2008 che resta una disciplina generale senza alcuna limitazione applicativa.

Si aggiunge, inoltre, che la norma sarà operativa con la pubblicazione del Decreto ministeriale attuativo di cui al comma 3 dell’art. 27 e, come chiarisce il Consiglio di Stato nel parere n. 1154 del 29 agosto 2024, è necessario che il Decreto sia pubblicato prima del 1° ottobre 2024 perché possa applicarsi.

Pertanto, allo stato attuale, è possibile che la data di attuazione slitterà.

La norma - e quindi la nuova causa di esclusione prevista dal comma 11 - avrà applicazione limitata riguardando solo le imprese in possesso di certificazione SOA in classifica inferiore alla III, ex art. 100 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che nella Sezione D della Parte III del DGUE, il motivo di esclusione di cui al comma 11 dell'art. 27 dovrà essere inserito come ulteriore fattispecie e, dunque, essendo una causa di esclusione automatica, non può ritenersi compreso nella Sezione C che riguarda, invece, le cause ad esclusione non automatica di cui all'art. 95 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

Ne deriva che il nuovo motivo di esclusione di cui al comma 11 dell'art. 27 si applicherà alle procedure di gara pubblicate o spedite dopo il 1° ottobre 2024, ai sensi dell'art. 226 del Codice, sempre che il 1° ottobre rimanga la data di attuazione a seguito della pubblicazione del Decreto di cui al comma 3.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 13/09/2024

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