Il CRE rilasciato da una stazione appaltante e prodotto in altra gara bandita da diversa amministrazione aggiudicatrice può essere sindacato da quest’ultima e poi anche dal giudice amministrativo?

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La ricorrente impugna espressamente il CRE rilasciato da un Comune per la gestione di un servizio di raccolta rifiuti, in quanto il certificato di regolare esecuzione non attesta la regolare esecuzione dell’appalto.

Infatti, per un verso nel CRE non si dichiara espressamente che il servizio è stato svolto regolarmente, ma che vi sono stati disservizi, per altro le percentuali di Raccolta Differenziata indicate nel certificato dimostrano che in tre anni l’impresa  è riuscita ad incrementarle solo del 7% e tali percentuali sono ben lontane dalla soglia minima del 65% indicata dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, secondo la ricorrente,  non può dirsi che il servizio svolto per conto del Comune sia stato regolare.

Tar Marche respinge il ricorso evidenziando come, a parte alcune eccezioni, spetti solo all’amministrazione contraente valutare se il contratto è stato eseguito a regola d’arte.

Questo quanto stabilito da Tar Marche, Sez. I, 02/03/2026, n. 285:

5. A prescindere dalla cospicua e in qualche caso sovrabbondante produzione documentale delle parti private che si fronteggiano nel presente giudizio, la questioni dirimenti sono quelle sintetizzate, questa volta efficacemente, da -OMISSIS- nelle memorie conclusionali, ossia:

– la questione processuale (che implica anche la verifica della sussistenza in parte qua della giurisdizione amministrativa) riguarda il se un investito di un ricorso afferente questa seconda gara;

– la questione sostanziale attiene invece al se si possa ritenere regolarmente eseguito un appalto svolto in maniera conforme al capitolato tecnico ma difformemente da norme di legge che disciplinano il settore a cui si riferisce l’appalto.

5.1. La prima questione non è suscettibile di una risposta univoca. Anzitutto va detto che, per quanto attiene alla questione di giurisdizione, il certificato di regolare esecuzione presentato nell’ambito di una diversa gara d’appalto costituisce uno dei documenti che i concorrenti, ed in particolare l’aggiudicatario, debbono presentare a corredo dell’offerta, al pari ad esempio del DURC, dell’attestazione SOA, etc. In questo senso è del tutto evidente che la “impugnazione” del certificato, finalizzata a provocare l’esclusione del concorrente, riguarda la procedura di gara e dunque di tale “impugnazione” conosce il G.A. competente per territorio (nel caso odierno il T.A.R. Marche) ai sensi dell’art. 133, let. e), n. 1, c.p.a.

Ciò detto, per quanto concerne il perimetro di indagine entro cui la stazione appaltante e il giudice possono muoversi si deve invece distinguere a seconda che le contestazioni siano “documentali” (ossia basate su atti promananti dall’amministrazione che ha rilasciato il certificato oppure su errori materiali presenti nel documento) oppure che esse presuppongono la sostituzione dell’amministrazione che deve valutare quel certificato e/o del giudice alla stazione appaltante che ha rilasciato il certificato stesso.

 
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Se ci si pensa un momento, si tratta in fondo dello stesso scenario che si presenta quando vengono “impugnati” un DURC oppure un’attestazione dell’Agenzia delle Entrate che comprova la pendenza di debiti fiscali aventi rilevanza ai fini dell’ammissione alle gare ad evidenza pubblica.

Come è noto, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la stazione appaltante non può mettere in discussione il contenuto del DURC o dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, fatta salva la facoltà del concorrente che, in ragione del contenuto di tali certificazioni, rischi l’esclusione di allegare documenti che comprovino l’erroneità dei certificati medesimi (provando, ad esempio, di aver pagato i debiti fiscali).

Nel caso di specie -OMISSIS- pretende invece che xxx in prima battuta e questo Tribunale in seconda istanza si sostituiscano al Comune di -OMISSIS- e procedano a valutare se il contratto di appalto che-OMISSIS- ha in essere con il Comune etneo sia stato eseguito a regola d’arte o meno.

Si tratta, all’evidenza, di pretesa assolutamente inammissibile, il che, del resto, è stato percepito anche dalla ricorrente principale, la quale già nel ricorso introduttivo e poi in maniera ancora più marcata nei motivi aggiunti e nei successivi scritti difensivi ha spostato il tiro sulle disposizioni di cui all’art. 205 del T.U. n. 152/2006, tentando di accreditare la tesi per cui nella specie si sarebbe in presenza o di un errore materiale nella redazione del certificato di regolare esecuzione o in ogni caso di una violazione di legge, ossia di una delle ipotesi in cui il certificato di regolare esecuzione è astrattamente contestabile.

Per cercare di mettere un po’ di ordine in una materia in cui non è consigliabile introdurre principi troppo elastici, va osservato che un certificato di regolare esecuzione è annullabile solo nei seguenti casi: i) se il contratto è stato risolto per inadempimento dell’appaltatore (perché in questo caso il CRE sarebbe affetto da insanabile contraddittorietà); ii) se, anche in assenza della risoluzione o del recesso del committente pubblico, in sede penale sia stata accertata la responsabilità dell’appaltatore per frode in pubbliche forniture o reati analoghi; iii) se, anche in assenza di risoluzione o di condanne penali, l’oggetto della fornitura manchi di uno o più requisiti di commerciabilità previsti dalla legge (ad esempio la marchiatura CE) o, nel caso di lavori pubblici, se l’opera sia risultata “non collaudabile” per la presenza di un vizio costruttivo essenziale. In queste ipotesi, infatti, è oggettivamente da escludere la regolare esecuzione.

In tutti gli altri casi spetta solo all’amministrazione contraente valutare se il contratto è stato eseguito a regola d’arte e tale valutazione non può che fondarsi anzitutto sulle clausole negoziali afferenti alle prestazioni a carico dell’appaltatore, solitamente contenute nel capitolato tecnico posto a base di gara e richiamato nel contratto.

A questo riguardo, e con specifico riferimento al caso odierno, vanno svolte due osservazioni:

– il Comune di -OMISSIS-, in maniera del tutto trasparente, per un verso ha “confessato” che il capitolato tecnico della gara a suo tempo aggiudicata a -OMISSIS- prevedeva percentuali di raccolta differenziata inferiori a quelle minime stabilite dall’art. 205 del T.U.A. (e questo è stato fatto perché, partendosi da una situazione pregressa del tutto deficitaria – percentuale di RD pari a circa il 7% – sarebbe stato del tutto irrealistico e fonte di sicuro contenzioso imporre al nuovo gestore di raggiungere ex abrupto il 65% di RD), per altro verso ha precisato quali sono le percentuali di RD raggiunte durante la gestione -OMISSIS-, per altro verso ancora, e sempre in maniera trasparente, ha ammesso che -OMISSIS- si è resa responsabile di alcune inadempienze contrattuali (di non rilevante entità e sempre rientrate nelle otto ore successive, come prevede l’art. 13 del capitolato). Ebbene, e fermo restando che gli atti della gara a suo tempo bandita dal Comune etneo non sono stati impugnati e sono ormai inoppugnabili, la valutazione circa la regolare esecuzione dell’appalto non può che spettare al committente e comunque non ogni inadempimento contrattuale implica una valutazione di non regolare esecuzione (se così fosse, infatti, pressoché nessuno dei servizi analoghi pregressi, soprattutto se si tratta di appalti di servizi, potrebbe essere speso nelle gare successive, visto che in questi appalti è molto frequente l’applicazione di penali a carico dell’appaltatore – al riguardo si vedano anche le considerazioni esposte da questo T.A.R. nelle sentenze nn. 433/2024 e 752/2020). Va infine considerato che, adottando il metro di valutazione utilizzato dalla ricorrente principale, anche il certificato di regolare esecuzione prodotto da -OMISSIS- in allegato ai motivi aggiunti contiene dati dai quali si potrebbe desumere che quell’appalto non è stato eseguito a perfetta regola d’arte. Infatti, per quanto riguarda ad esempio il Comune di …………….., la percentuale di RD fra il 2020 e il 2023 è diminuita dal 71,2% al 62,98%, scendendo dunque di circa 9 punti percentuali e, soprattutto, andando sotto la fatidica soglia del 65%. Si potrebbe obiettare che tale situazione riguarda solo uno dei cinque Comuni dell’A.R.O. BA/4 e che si tratta comunque di numeri nettamente superiori a quelli registrati da -OMISSIS- a -OMISSIS-, ma se fosse vero che la percentuale del 65% è inderogabile, allora anche -OMISSIS- sarebbe carente del requisito di ammissione per cui è causa;

– in ogni caso, nel disciplinare dell’odierna gara (non impugnato sul punto) xxx non ha preteso che i concorrenti dovessero dimostrare di avere, in occasione dell’esecuzione di contratti analoghi, raggiunto le percentuali di RD stabilite dall’art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto mai la stazione appaltante avrebbe potuto escludere -OMISSIS-per asserito mancato rispetto di una prescrizione non contenuta nella lex specialis e dunque non era nemmeno necessario approfondire il contenuto del CRE rilasciato dal Comune di -OMISSIS-.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 02/03/2026 di Roberto Donati

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