Gare a prezzo fisso, l’impresa deve indicare separati costi di manodopera e oneri sicurezza
Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione del Codice Appalti (articolo 108, comma 9), secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
E’ quanto ha precisato Anac con deliberato del Consiglio, pubblicando una faq (Frequently Asked Question) nella sezione già esistente art. 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
Anche nelle gare a prezzo fisso, infatti, l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.
Fonte: ANAC del 10/12/2025

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