Game over: per il CdS le offerte pari alla soglia devono essere escluse

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Come noto, l’allegato II.2 al nuovo Codice, recante “Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte”, non brilla certo per chiarezza.

Al punto 1) relativo al Metodo A) del predetto allegato si afferma che “la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia”.

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Al successivo punto 3), al contrario, si prevede che Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore.

Da qui, in ragione della differente espressione linguistica scelta nel punto 3 (i.e. sconti superiori) rispetto a quella prevista dal punto 1 (i.e. pari o superiori), il dubbio in merito alla sorte dell’offerta con ribasso pari alla soglia.

La giurisprudenza prevalente di primo grado (cfr. questo articolo), con il coro di ANAC (cfr. questo articolo) propendeva per la necessaria esclusione anche delle offerte pari alla soglia.

L’unica ordinanza di segno diverso (cfr. questo articolo) non è stata confermata in sede decisionale, avendo il Collegio modificato “l’ordine di idee espresso in sede cautelare” (cfr. questa sentenza)

L’odierna Cons. Stato, VII, 01 luglio 2024, n. 5780 conferma quanto affermato dalla giurisprudenza di primo grado, e chiude definitivamente la questione interpretativa, dando atto dell’oggettiva “svista – alla quale porre rimedio opportunamente in un futuro intervento correttivo da parte del legislatore“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/07/2024 di Elvis Cavalleri

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