Frazionamento appalto : non giustificabile per ragioni di necessità ed urgenza
Le ragioni di necessità e urgenza non possono giustificare il frazionamento di un appalto allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relative alle soglie europee. In caso di affidamento contemporaneo di più servizi, attraverso la suddivisione in lotti distinti, si deve calcolare comunque il valore complessivo dei lotti e, se questo supera la soglia, applicare a ciascun lotto le disposizioni comunitarie degli affidamenti sopra soglia.
Lo chiarisce l’Anac nella Delibera numero 34 del 26 gennaio 2022, che ha come oggetto un’indagine su appalti disposti con procedura negoziata.
Secondo ANAC le ragioni di necessità ed urgenza non consentono alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza pubblicare un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un’unica gara il cui valore deve essere calcolato complessivamente. L’urgenza consente la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustifica il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara. L’autorità quindi raccomanda di conformarsi alle considerazioni svolte nella delibera in riferimento alla corretta applicazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 50/2016.
A cura di sentenzeappalti.it del 09/02/2022
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