Responsabilità precontrattuale e risarcimento danni

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Il Tar Calabria, nel respingere il ricorso per risarcimento danni precontrattuali derivanti dal provvedimento di annullamento in autotutela di una procedura per l’affidamento di servizio di ingegneria, ribadisce i caratteri della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione.

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Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 01/02/2025, n. 211:

3. Il ricorso è infondato.

4. La domanda risarcitoria risulta infondata e non provata.

4.1. Su un piano generale, la responsabilità precontrattuale della amministrazione è oramai pacificamente riconosciuta in tutti i casi in cui essa, nelle trattative con i terzi, compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della buona fede e correttezza, cui è tenuta nella fase procedimentale finalizzata alla scelta del contraente, quindi, anche prima, e a prescindere, della conclusione della gara e della stipula del contratto.

Si tratta di una responsabilità non da provvedimento bensì da comportamento, che muove dal presupposto secondo cui grava anche sui soggetti pubblici l’obbligo sancito dall’art. 1337 c.c. di comportarsi, anche durante le trattative negoziali da costoro condotte nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica, secondo buona fede e correttezza, omettendo di determinare, nella controparte privata, affidamenti ingiustificati ovvero di tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente ingenerati.

Tale forma di responsabilità può sussistere anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento amministrativo. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che “anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza” (sentenza 4 maggio 2018, n.5).

Ancora l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha altresì chiarito che la responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche gli ulteriori seguenti presupposti : a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (e cioè le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa all’amministrazione. (Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 29 novembre 2021, n.21).

Sempre su un piano di inquadramento generale della questione, è opportuno, inoltre, evidenziare che, in presenza di una domanda risarcitoria, non trova applicazione il principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, ma il principio generale dell’onere della prova ex artt.2697 c.c., sicché il ricorrente è gravato dell’onere di dimostrare tutti i presupposti della domanda.

A monte, grava poi in capo al ricorrente l’onere della allegazione dei suddetti presupposti.

4.2. Nel presente giudizio, il ricorrente ha omesso di assolvere sia l’onere di allegazione che l’onere della prova.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 01/02/2025 di Roberto Donati

 

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