FOCUS: “MTR e corrispettivo di gara: il Consiglio di Stato riafferma la separazione tra regolazione tariffaria e contratto”
Il nodo del rapporto tra MTR e corrispettivo contrattuale
La pronuncia n. 9257 del 2025 del Consiglio di Stato affronta un nodo cruciale nel settore dei rifiuti, segnato negli ultimi anni dall’interazione sempre più stringente tra regolazione tariffaria ARERA e affidamenti mediante gara dei servizi pubblici locali.
Il tema esaminato riguarda la possibilità di utilizzare il metodo tariffario rifiuti (MTR) quale parametro vincolante per l’adeguamento del corrispettivo contrattuale nei confronti dell’aggiudicatario.
Il Collegio nega tale prospettiva in modo netto, ricostruendo i confini funzionali del MTR e chiarendo la natura distinta dei piani tariffario e contrattuale.
La decisione del TAR e la diversa lettura del Consiglio di Stato
La vicenda trae origine dalla richiesta del gestore di ottenere un incremento del corrispettivo di gara in ragione dei maggiori costi stimati nel PEF elaborato secondo il MTR.
Il TAR aveva accolto tale impostazione, ritenendo necessario che il Comune motivasse lo scostamento tra i costi riconosciuti dall’Autorità e il prezzo posto a base del contratto.
Secondo il Consiglio di Stato, tale lettura confonde le finalità del metodo tariffario con le logiche competitive proprie del contratto di appalto, ignorando la distanza sistemica che l’ordinamento pone tra i due ambiti.
La funzione regolatoria del MTR e la tutela dell’utenza
Il Collegio ribadisce che il MTR è uno strumento di regolazione finalizzato alla determinazione della TARI e dunque rivolto alla tutela dell’utenza.
Esso opera come tetto massimo dei costi rilevanti ai fini tariffari, fissando criteri omogenei per individuare costi efficienti e controllabili. Tale disciplina non è però idonea a incidere sul corrispettivo contrattuale definito in gara.
L’offerta dell’operatore economico resta frutto di una valutazione imprenditoriale autonoma, che implica l’assunzione del rischio tipico delle procedure concorrenziali. Se in corso di esecuzione l’offerta risulta meno remunerativa, tale evenienza non consente di invocare il MTR come meccanismo di rinegoziazione.
Il richiamo alla giurisprudenza europea e il divieto di modifiche sostanziali al contratto
In questa prospettiva, il Consiglio di Stato inserisce la propria conclusione nel solco dei principi del diritto europeo, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Finn Frogne.
È vietata qualsiasi modificazione post aggiudicazione che alteri l’equilibrio economico del contratto in favore dell’affidatario, poiché si tratterebbe di una modifica sostanziale suscettibile di rimettere in discussione l’esito della procedura competitiva.
Applicare automaticamente al contratto gli scostamenti emergenti dal MTR equivarrebbe a una revisione economica non consentita, sostanzialmente idonea a trasferire sul committente o sull’utenza i rischi imprenditoriali dell’operatore.
Il dato contrattuale come limite all’adeguamento del corrispettivo
La sentenza attribuisce rilievo determinante anche alla volontà negoziale contenuta negli atti di gara.
Nel caso di specie, la lex specialis prevedeva esclusivamente un aggiornamento Istat del corrispettivo, escludendo formule ulteriori di adeguamento automatico. Tale clausola, già giudicata pienamente legittima in una precedente decisione dello stesso Consiglio, impedisce qualsiasi richiamo al MTR per giustificare incrementi del prezzo.
Gli unici margini di adeguamento restano pertanto quelli riconducibili agli istituti tipici della revisione prezzi, nei limiti previsti dal Codice dei contratti e dalle pattuizioni contrattuali.
La distinzione sistemica tra tariffa e corrispettivo
Il Collegio delinea così una marcata distinzione tra tariffa e corrispettivo.
La tariffa assolve una funzione regolatoria e tutela l’utente attraverso criteri di contenimento della spesa e di efficienza.
Il contratto di appalto, invece, è il luogo dell’incontro competitivo delle offerte ed esprime l’assunzione del rischio economico da parte dell’operatore. Confondere questi piani significherebbe trasformare il MTR in un meccanismo di garanzia pubblica della redditività del gestore, in aperto contrasto con il modello concorrenziale che caratterizza l’affidamento dei servizi pubblici locali.
Considerazioni conclusive. L’impatto sistemico della decisione
La decisione assume rilevanza sistemica poiché esclude in modo categorico la possibilità di utilizzare la regolazione tariffaria come strumento di adeguamento economico del contratto, evitando che il MTR diventi un canale surrettizio di revisione dei corrispettivi.
Tale impostazione preserva la stabilità dell’equilibrio contrattuale definito in gara e garantisce la coerenza della disciplina tariffaria, ancorata alla tutela dell’utenza e non alla protezione degli operatori economici.
La pronuncia si pone quindi come un riferimento per la corretta delimitazione dei rapporti tra disciplina tariffaria e contrattualistica nell’ambito della gestione dei rifiuti.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 13/01/2026

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