FOCUS: "Consiglio di Stato conferma l’obbligo di firma di tutti i componenti del RTI costituendo”

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 6068 dell’11 luglio 2025 ribadisce che, nelle gare cui partecipi un raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il RTI.
Il requisito discende dall’articolo 68 comma 1 del decreto legislativo 36 del 2023 ed è essenziale per la riferibilità, la vincolatività e la coercibilità degli impegni assunti.
La mancanza della sottoscrizione integrale impone l’esclusione anche se la lex specialis non prevede espressamente la sanzione espulsiva.
Nel caso di specie, in una procedura per appalto integrato, parte dell’offerta tecnica risultava firmata solo dai legali rappresentanti del raggruppamento dei progettisti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura e ha annullato l’aggiudicazione ai fini di cui all’articolo 34 comma 3 del codice del processo amministrativo.
I fatti essenziali
In particolare, si trattava di una gara bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 del codice dei contratti e verifica di congruità ai sensi dell’articolo 110.
I concorrenti risultavano tre. L’aggiudicazione è stata disposta per il costituendo RTI che risultava primo classificato. Il secondo classificato impugnava l’aggiudicazione, deducendo, tra l’altro, la violazione delle regole di sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti del costituendo RTI.
Il TAR respingeva, tuttavia, in appello il Consiglio di Stato accoglie, riformando la decisione.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 68 comma 1 del decreto legislativo 36 del 2023 consente la presentazione dell’offerta da parte di RTI non ancora costituiti, purché l’offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento e contenga l’impegno a conferire il mandato speciale al mandatario in caso di aggiudicazione.
La funzione della sottoscrizione non è meramente ricognitiva della provenienza ma assolve a una duplice esigenza. Da un lato, rende certa la riferibilità dell’offerta a ciascun futuro componente. Dall’altro, vincola giuridicamente tutti i partecipanti, garantendo serietà e affidabilità dell’impegno e la successiva coercibilità nella fase esecutiva.
Il principio affermato sulla sottoscrizione dell’offerta
Il Consiglio di Stato chiarisce che la firma di tutti i futuri associati è elemento strutturale dell’offerta del costituendo RTI.
La sottoscrizione non può essere sostituita né surrogata dal solo mandato con rappresentanza in favore del futuro mandatario. La mancanza della sottoscrizione anche di uno solo dei componenti determina una carenza essenziale della volontà negoziale. Tale carenza non è suscettibile di essere neutralizzata dal richiamo all’interesse sostanziale della stazione appaltante, poiché la norma primaria qualifica la firma collegiale come requisito indefettibile. La Sezione richiama un orientamento consolidato che, già in vigenza dei precedenti Codici, escludeva il ricorso al soccorso istruttorio per sanare la mancanza della firma, trattandosi di elemento costitutivo dell’offerta e non di irregolarità formale.
Il rapporto con la lex specialis
Nel caso di specie il disciplinare prevedeva l’obbligo di sottoscrizione digitale della domanda e delle offerte tecnica ed economica da parte di tutti i componenti, ma non esplicitava la sanzione espulsiva.
La Sezione precisa che l’assenza della clausola a pena di esclusione non è dirimente quando la sanzione discende direttamente dalla fonte primaria. L’articolo 68 comma 1 qualifica la sottoscrizione collegiale come requisito essenziale di esistenza giuridica dell’offerta del costituendo RTI. Da qui l’obbligo di esclusione per difetto di un elemento strutturale.
Gli accertamenti in fatto condotti dal Collegio
La difesa dell’aggiudicatario aveva sostenuto la presenza della firma digitale sulla cartella compressa dell’offerta tecnica, asserendo la regola di equivalenza tra firma della cartella e firma dei singoli file. Il Collegio rileva l’assenza in atti del disciplinare telematico invocato e, soprattutto, constata che la documentazione decisiva attesta la sottoscrizione di elaborati tecnici soltanto da parte dei legali rappresentanti del raggruppamento dei progettisti. La ricostruzione smentisce l’assunto difensivo sulla piena sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti del costituendo RTI.
Principi di diritto ricavabili
- Per i costituendi RTI la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti i componenti è requisito essenziale ex articolo 68 comma 1 del codice dei contratti. La mancanza della firma di uno solo dei futuri associati determina un vizio genetico dell’offerta che impone l’esclusione anche in assenza di espressa clausola espulsiva nel disciplinare.
- La funzione della firma non è solo identificativa ma costitutiva del vincolo negoziale, in quanto sola assicura la riferibilità, la serietà e la coercibilità dell’impegno verso l’amministrazione.
- Il soccorso istruttorio non è strumento idoneo a colmare l’assenza della sottoscrizione dei componenti del costituendo raggruppamento, poiché non si tratta di irregolarità formale ma di requisito di esistenza dell’offerta.
- Nella ponderazione tra formalismo e favor partecipationis prevale la tutela della certezza degli impegni del raggruppamento, imposta dalla norma primaria.
Implicazioni operative
- Per le stazioni appaltanti
Occorre verificare in sede di ammissione che la domanda, l’offerta tecnica e l’offerta economica siano sottoscritte digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTI. L’eventuale previsione della sola firma del mandatario non è sufficiente, né può ritenersi sostitutiva. In presenza di mancanza della firma di uno o più componenti, l’esclusione discende direttamente dall’articolo 68 comma 1 anche se la lex specialis tace sulla sanzione. È opportuno ribadire espressamente nel disciplinare l’obbligo di sottoscrizione collegiale per evitare contenziosi, ma l’assenza della clausola non inibisce l’esclusione quando difetti l’elemento strutturale.
2. Per gli operatori economici
In caso di partecipazione come RTI costituendo è necessario assicurare la sottoscrizione digitale di tutti i file di offerta o, ove la piattaforma lo consenta, la sottoscrizione della busta o cartella nei modi previsti ma con effettiva riconducibilità della firma a ciascun componente.
È prudente predisporre una check list che verifichi la presenza delle firme digitali dei legali rappresentanti di tutte le imprese su ciascun documento di offerta richiesto, inclusi gli allegati tecnici caricati a sistema.
Conclusioni
La sentenza consolida un principio di legalità sostanziale nella partecipazione dei raggruppamenti costituendi.
La sottoscrizione collegiale dell’offerta non è un orpello formale ma l’architrave che rende giuridicamente esistente e vincolante la proposta unitaria del RTI. Da ciò discende che la mancanza della firma di uno solo dei futuri associati impone l’esclusione, a prescindere da una clausola sanzionatoria espressa nella lex specialis. L’indicazione è netta e offre una guida operativa chiara sia alle amministrazioni aggiudicatrici sia agli operatori economici, con l’effetto virtuoso di ridurre il rischio di contenzioso su un profilo che attiene all’essenza stessa dell’offerta del raggruppamento.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 08/09/2025

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