FOCUS: “L’equipollenza tra firma digitale e sottoscrizione autografa nei raggruppamenti costituendi: la svolta del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4877/2025”

Con la sentenza n. 4877 del 5 giugno 2025, il Consiglio di Stato (Sezione V) affronta nuovamente il delicato tema delle modalità di sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo d’impresa costituendo, offrendo un’interpretazione evolutiva che coniuga il principio di legalità con quelli del favor partecipationis e del risultato.

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Il caso: un RTI costituendo e le firme disomogenee
La controversia trae origine da una procedura ad evidenza pubblica in cui un RTI costituendo ha presentato l’offerta economica sottoscritta digitalmente dalla sola mandataria, mentre le imprese mandanti hanno apposto una firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità, depositati telematicamente sulla piattaforma di gara.
L’esclusione dell’RTI veniva sollecitata dalla seconda classificata, sulla base della presunta violazione del disciplinare di gara, che imponeva la sottoscrizione digitale “a pena di inammissibilità”.
Il TAR ha rigettato il ricorso e tale decisione è stata impugnata in appello, dove si è nuovamente contestata la mancanza della firma digitale da parte di tutte le imprese del raggruppamento, lamentando la violazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, del principio di autovincolo e dell’obbligo di rispetto delle modalità di partecipazione previste dalla legge di gara.
Il principio giurisprudenziale: “an” vs “quomodo”
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto del ricorso, distinguendo con chiarezza tra l’elemento sostanziale della sottoscrizione (se vi sia o meno) e la modalità concreta attraverso cui essa viene apposta.
Nel caso di specie, osserva il Collegio, non è in discussione l’esistenza delle sottoscrizioni da parte di tutte le imprese del raggruppamento, ma unicamente la loro modalità – digitale per la mandataria, analogica per le mandanti.
Tale impostazione consente al giudice amministrativo di superare l’approccio formalistico e di valorizzare l’effettiva riconducibilità dell’offerta alla volontà congiunta dei membri dell’RTI, ritenuta sufficiente ad assicurare la legittimità della partecipazione.
La portata dell’art. 65 CAD e l’eterointegrazione della lex specialis
La sentenza introduce una significativa apertura verso l’equipollenza tra firma digitale e firma autografa con documento d’identità, richiamando l’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), il quale prevede che le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni siano valide anche se sottoscritte manualmente e corredate da documento di identità. Secondo il Consiglio di Stato, tale disposizione ha portata generale e può efficacemente eterointegrare la lex specialis della gara anche in assenza di espressa previsione, a condizione che l’Amministrazione possa con certezza identificare i sottoscrittori.
Il Collegio sottolinea inoltre come tale interpretazione si muova nel solco della giurisprudenza consolidata sul meccanismo dell’eterointegrazione della legge di gara (Cons. Stato, sez. III, n. 4903/2017; n. 10935/2022), che consente di colmare lacune della disciplina di gara con norme imperative di legge, purché ciò avvenga in senso espansivo della concorrenza.
Ambiguità della lex specialis e favor partecipationis
Elemento decisivo della pronuncia è anche la valorizzazione del modello di offerta economica (allegato 3), predisposto dalla stessa stazione appaltante, che prevedeva in calce uno spazio per la firma autografa accompagnata da documento di identità.
Tale ambiguità tra le clausole del disciplinare (che imponevano la firma digitale) e il modello (che ammetteva la sottoscrizione autografa) è stata letta in senso favorevole alla partecipazione, secondo il consolidato principio secondo cui, in caso di dubbio interpretativo, va privilegiata la soluzione che consente la permanenza in gara del maggior numero di concorrenti (Cons. Stato, sez. V, n. 5871/2024; n. 334/2024).
Il principio del risultato e la strumentalità delle forme
L’approccio adottato dalla sentenza in commento si allinea con il nuovo principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone di interpretare le regole di gara in modo funzionale alla massima partecipazione e al miglior rapporto tra qualità e prezzo.
In tale ottica, la digitalizzazione delle procedure non può tramutarsi in un ostacolo formale, ma deve essere uno strumento per facilitare l’accesso alle gare, in coerenza con i principi generali dell’azione amministrativa e con l’art. 156, commi 2 e 3, c.p.c., nonché con l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990.
Conclusioni
La decisione del Consiglio di Stato n. 4877/2025 rappresenta un importante punto di equilibrio tra rigore formale e esigenze sostanziali di tutela della concorrenza, accogliendo una visione moderna della partecipazione alle gare pubbliche, che valorizza l’effettività dell’azione amministrativa.
La sottoscrizione analogica, pur non prevista dal disciplinare, viene elevata a modalità validamente alternativa alla firma digitale, laddove garantisca la piena imputabilità dell’offerta.
Un orientamento che segna una svolta nella lettura della digitalizzazione come mezzo – e non fine – della procedura di evidenza pubblica.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/06/2025

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