FOCUS: “L’invarianza funzionale della soglia di anomalia dopo l’aggiudicazione anche in caso di inversione procedimentale: la Corte costituzionale si pronuncia”

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Con la sentenza n. 77 del 30 maggio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta su un delicato profilo del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), chiarendo la legittimità del principio di invarianza della soglia di anomalia anche nei casi in cui la gara sia celebrata con inversione procedimentale, prevista dall’art. 107, comma 3.

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La vicenda: tra inversione procedimentale e doppia soglia di anomalia

Il caso trae origine da una procedura di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture stradali, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, in cui la stazione appaltante ha applicato il meccanismo dell’inversione procedimentale.

Come noto, l’art. 107, comma 3, del Codice consente alle stazioni appaltanti di derogare all’iter ordinario: l’apertura delle offerte economiche precede la verifica dei requisiti generali e speciali degli operatori.


In tale contesto si innesta l’art. 108, comma 12, che stabilisce il principio di invarianza della soglia di anomalia “successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale”.

Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha dapprima determinato una soglia di anomalia in esito all’apertura delle buste economiche.

Tuttavia, la successiva esclusione di alcuni operatori (per difetto dei requisiti soggettivi) ha modificato il novero delle offerte valide, comportando un ricalcolo della soglia di anomalia: ciò ha determinato la perdita della prima posizione da parte del soggetto originariamente in testa alla graduatoria.

Da qui il ricorso al TAR Campania da parte dell’operatore “provvisoriamente” primo classificato.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania

Il TAR ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità incentrata sull’art. 108, comma 12, nella parte in cui prevede che la soglia di anomalia diventi immodificabile solo dopo l’aggiudicazione, anche nei casi di inversione procedimentale.

Secondo il giudice amministrativo, tale previsione si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui:

  • consente alla stazione appaltante di modificare la soglia di anomalia in funzione di eventi rimessi alla sfera soggettiva degli operatori economici (esclusioni per carenza di requisiti);
  • consente che l’esito della gara possa dipendere, anche astrattamente, da comportamenti privatistici, alterando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. 

La decisione della Corte costituzionale: la soglia si cristallizza solo dopo l’aggiudicazione

Con la sentenza in commento, la Corte ha rigettato la questione di legittimità, affermando la piena coerenza dell’art. 108, comma 12, con i principi costituzionali.

La Consulta ha chiarito che:

  • la soglia di anomalia è una funzione matematica dipendente dal numero e dall’entità delle offerte valide;
  • pertanto, è razionale e necessario che essa venga determinata solo dopo l’accertamento definitivo dei soggetti legittimamente partecipanti;
  • l’inversione procedimentale non incide sulla sostanza del procedimento, ma ne modifica solo l’ordine logico, senza anticipare gli effetti dell’aggiudicazione.

Di conseguenza, cristallizzare la soglia prima dell’aggiudicazione, in un momento in cui non è ancora certa la platea degli operatori legittimamente in gara, comprometterebbe proprio i valori costituzionali di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.

Rilievi sistematici e implicazioni operative

La pronuncia rafforza il ruolo “funzionale” del principio di invarianza, che opera quale presidio di stabilità solo all’esito del procedimento, non potendo interferire con le valutazioni necessarie al corretto svolgimento della selezione.

Per le stazioni appaltanti ciò implica l’obbligo – soprattutto nelle gare gestite telematicamente – di ricalcolare la soglia di anomalia ogniqualvolta muti, prima dell’aggiudicazione, il quadro degli operatori ammessi.

Per gli operatori economici, si conferma il principio di autoresponsabilità: la posizione in graduatoria è sempre provvisoria sino all’aggiudicazione definitiva, anche se generata sulla base dell’offerta economica.

Infine, la sentenza valorizza il nuovo assetto codicistico, orientato al bilanciamento tra esigenze di efficienza e tutela della concorrenza, ribadendo che la semplificazione procedurale non può mai tradursi in deroga ai fondamentali principi di par condicio, trasparenza e legalità.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 17/06/2025

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