FOCUS: L’aggiudicazione “condizionata” sotto la lente del giudice amministrativo: tra principio del risultato e garanzie procedimentali

Premessa
Con una recente sentenza - TAR Ancona n. 312 del 29.04.2025 - il Giudice amministrativo si è pronunciato su un tema cruciale nel diritto degli appalti pubblici: la possibilità per la stazione appaltante di disporre l’aggiudicazione anche in assenza del completamento della verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario, subordinando la validità del contratto all’inserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
La questione trae origine dal ricorso proposto da una concorrente, la quale ha dedotto, tra i motivi di impugnazione dell’aggiudicazione, la violazione di numerose disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del disciplinare di gara, lamentando l’illegittimità del provvedimento in quanto adottato prima del completamento della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, e in particolare dell’acquisizione del certificato di ottemperanza agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (collocamento mirato dei disabili).
La stazione appaltante, preso atto dell’impossibilità di ottenere tempestivamente tale certificazione tramite il sistema FVOE 2.0, ha comunque disposto l’aggiudicazione, subordinandola alla condizione risolutiva prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e integrando nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (erroneamente richiamata nel provvedimento istruttorio come art. 1656 c.c.).
Il provvedimento si fonda espressamente sul principio del risultato, richiamato all’art. 1, comma 4, del Codice, e sulla giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto la legittimità di tale modus operandi (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 6332/2024).
La ricorrente ha eccepito la violazione:
- dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone la proposta di aggiudicazione solo dopo la verifica della non anomalia dell’offerta;
- dell’art. 18 dello stesso decreto, che prevede la possibilità di disporre l’aggiudicazione solo “all’esito positivo della verifica” dei requisiti dell’aggiudicatario;
- di specifiche clausole del disciplinare che subordinano espressamente l’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche;
- del principio del buon andamento e dei principi concorrenziali, che non possono essere sacrificati in nome del solo “risultato”;
- nonché dell’obbligo di motivazione, mancando una reale urgenza che giustificasse l’adozione dell’aggiudicazione in assenza di riscontro dalla Regione Lazio.

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La posizione del giudice amministrativo
Il Collegio, pur riconoscendo in astratto la fondatezza delle censure, ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando la specificità del contesto procedimentale.
Dopo quasi nove mesi e nonostante reiterati solleciti, la stazione appaltante non aveva ancora ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione competente in merito al certificato L. 68/1999.
Il giudice ha dunque affermato che una procedura di gara non può restare sospesa “sine die” per inadempienze non imputabili né alla stazione appaltante né all’aggiudicatario, sottolineando anche i possibili danni economici per quest’ultimo (es. proroga della cauzione provvisoria).
La decisione è quindi fondata su una visione pragmatica dell’azione amministrativa: l’inserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto consente di tutelare l’interesse pubblico, evitando lo stallo procedimentale, e allo stesso tempo di garantire che, ove emerga ex post un difetto dei requisiti, l’amministrazione possa risolvere il contratto con effetto immediato.
Non secondaria la considerazione per cui il principio del risultato – lungi dall’essere assoluto – deve essere contemperato con gli altri principi di legalità, concorrenza e trasparenza, ma può legittimamente orientare l’azione amministrativa nei casi in cui sia l’unico strumento per garantire l’efficacia dell’azione pubblica in un contesto di inerzia altrui.
Conclusioni
La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza evolutiva che cerca di bilanciare rigore procedurale ed efficienza amministrativa.
Se è vero che la verifica del possesso dei requisiti è un passaggio fondamentale per la legalità dell’affidamento, è altrettanto vero che l’ordinamento non può consentire che la tutela formale divenga ostacolo al buon andamento, soprattutto in presenza di strumenti giuridici – come la clausola risolutiva espressa – idonei a salvaguardare l’interesse pubblico.
Sotto questo profilo, l’indicazione operativa che proviene dalla pronuncia è chiara: in presenza di ritardi non imputabili alla stazione appaltante, l’aggiudicazione può essere disposta, purché siano adottate adeguate cautele contrattuali.
Resta ferma la necessità di motivare in modo puntuale le ragioni della scelta e le misure adottate per garantire l’effettiva salvaguardia dei principi che governano l’evidenza pubblica.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 13/05/2025

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