FOCUS: “Istruzioni di gara fuorvianti: niente esclusione per l’impresa che si conforma alla modulistica”

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La sentenza del Tar Calabria, Sez. I, 15 ottobre 2025, n. 1669, offre un importante chiarimento sul rapporto tra disciplina di gara, modulistica predisposta dalla stazione appaltante e responsabilità dell’operatore economico nella compilazione dell’offerta.

Il Tribunale ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui non può essere sanzionato il concorrente che si conforma alle indicazioni fornite dall’amministrazione, anche qualora queste ultime risultino ambigue, fuorvianti o non perfettamente coerenti con la legge di gara.

L’intervento del giudice amministrativo valorizza i principi di massima partecipazione, tutela dell’affidamento e buona fede, impedendo che errori imputabili alla stazione appaltante si traducano in un’irragionevole esclusione del concorrente.

La vicenda: la formulazione dell’offerta tecnica attraverso la piattaforma SDAPA

Il contenzioso ha avuto origine nell’ambito di una procedura indetta da un’azienda universitaria ospedaliera e gestita tramite la piattaforma Consip, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente aveva ottenuto il miglior punteggio complessivo ma era stata successivamente esclusa perché, all’interno della documentazione tecnica generata dal sistema SDAPA, aveva inserito sotto la voce valore offerto dati economico quantitativi, ritenuti idonei a determinare una commistione tra offerta tecnica ed economica.

Tale voce era tuttavia prevista dalla stessa piattaforma come campo obbligatorio da compilare. La società, come peraltro accaduto per il cinquanta per cento dei concorrenti, aveva ritenuto necessario inserire il dato economico, considerando che il file in questione aveva funzione meramente ricognitiva e non costituiva il documento oggetto di valutazione tecnica, la quale era stata infatti effettuata esclusivamente sulla relazione progettuale.

Immediatamente dopo la fase di valutazione tecnica ed economica, e soltanto in sede riassuntiva, la stazione appaltante aveva rilevato la presenza del dato economico nel file generato dal sistema e disposto l’esclusione, con conseguente aggiudicazione all’operatore secondo classificato.

 
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Le censure della ricorrente

La società esclusa ha contestato la decisione lamentando l’assenza di qualsiasi effettiva commistione tra offerta tecnica ed economica. Ha evidenziato che:

  • il sistema telematico richiedeva obbligatoriamente l’inserimento del valore offerto nella sezione riferita alla documentazione tecnica
  • la piattaforma generava automaticamente due file distinti, uno dei quali contenente tale campo obbligatorio
  • la valutazione tecnica era avvenuta sulla sola relazione progettuale, priva di elementi economici
  • la presenza del valore economico era stata rilevata ex post, a valutazioni concluse
  • la metà dei concorrenti era stata esclusa per la medesima ragione, prova evidente della natura ambigua delle indicazioni fornite.

A ciò si è aggiunta la denuncia di eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’operatore aveva agito in piena conformità al percorso procedimentale e ai campi obbligatori previsti dalla piattaforma e dal capitolato tecnico.

La decisione del Tar. Favor partecipationis e tutela dell’affidamento

Il Tar accoglie il ricorso, riaffermando principi fondamentali nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Il Collegio sottolinea che l’impresa non può essere esclusa per essersi conformata alle indicazioni fornite direttamente dalla stazione appaltante tramite la modulistica e il sistema telematico ufficiale. Viene richiamato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’operatore economico deve poter fare affidamento sulla correttezza e chiarezza delle istruzioni di gara. Non è ammissibile che un errore imputabile all’amministrazione venga traslato sul concorrente, con conseguente esclusione.

Il Tribunale ribadisce che:

  • la massima partecipazione alle gare e la tutela dell’affidamento degli operatori in buona fede costituiscono principi che limitano il rigore formale delle previsioni di gara
  • la stazione appaltante non può sanzionare un comportamento indotto dalla propria stessa modulistica o dai percorsi obbligati della piattaforma telematica
  • eventuali difformità dovute a errori o imprecisioni della documentazione predisposta dall’amministrazione devono essere superate tramite soccorso istruttorio, in assenza di dolo o colpa dell’operatore
  • il principio di par condicio non viene leso quando l’esigenza di tutelare l’affidamento dei concorrenti è diretta conseguenza di una condotta negligente dell’amministrazione.

Il Tar afferma inoltre che non si era in presenza di una reale commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché l’inserimento del valore offerto risultava unicamente in un file a funzione riepilogativa, rilevato solo a valle della valutazione e non idoneo a condizionare la comparazione concorrenziale.

Effetti della decisione

La sentenza comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione e dell’aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata. L’amministrazione è tenuta a riesaminare la procedura alla luce delle indicazioni fornite dal giudice.

Il principio riaffermato assume rilievo generale, specie nelle gare gestite mediante piattaforme telematiche, nelle quali la configurazione dei campi obbligatori e dei percorsi di caricamento della documentazione condiziona significativamente il comportamento degli operatori.

Considerazioni conclusive

La decisione del Tar Calabria evidenzia l’esigenza di un equilibrio tra rigore formale e tutela dell’affidamento nelle procedure di gara. Il favor partecipationis non è un principio assoluto, ma trova applicazione quando l’errore o l’irregolarità dell’offerta è stato determinato da indicazioni scorrette o contraddittorie fornite dalla stazione appaltante.

L’utilizzo delle piattaforme telematiche rende ancora più rilevante l’obbligo di diligenza dell’amministrazione nella predisposizione dei moduli e dei campi da compilare. L’operatore economico deve poter confidare che ciò che la piattaforma richiede sia conforme alla legge di gara. Quando questo non accade, il rimedio non può essere l’esclusione, ma un intervento chiarificatore dell’amministrazione, eventualmente attraverso il soccorso istruttorio.

La sentenza si colloca nell’orientamento che tutela la buona fede dei partecipanti e che assicura la correttezza del procedimento, evitando che l’amministrazione tragga beneficio dalla propria negligenza. Conferma inoltre che, anche nell’era digitale delle gare pubbliche, i principi costituzionali e generali dell’azione amministrativa mantengono un ruolo centrale nel garantire la legittimità e la trasparenza delle procedure.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del  27/11/2025

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