FOCUS: Il soccorso istruttorio tra formalismo e sostanza: il T.A.R. Lazio riafferma il principio del risultato

Con la recente sentenza n. 8240 del 2025, il T.A.R. Lazio torna a riflettere sulla corretta conduzione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, riaffermandone la vocazione sostanzialistica e il suo ruolo strategico nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.
Il caso trae origine da un ricorso proposto avverso l’esclusione da una gara per l’affidamento di servizi di ausiliariato in ambito ospedaliero, motivata dalla presunta mancata dimostrazione del requisito del fatturato specifico. Secondo la stazione appaltante, la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio non era sufficiente a dimostrare il possesso del requisito richiesto e, in particolare, non era stata fornita copia del contratto ritenuto rilevante ai fini della verifica.

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La ricorrente, tuttavia, contestava tale esclusione sostenendo che dagli atti allegati – tra cui una nota integrativa esplicativa – emergesse con chiarezza lo svolgimento di un servizio analogo nel triennio di riferimento. Inoltre, evidenziava come, nel corso del soccorso istruttorio, fosse stata prodotta documentazione attestante una rideterminazione del contenuto contrattuale concordata con la stessa amministrazione, a dimostrazione del requisito contestato.
Il principio di risultato come criterio guida del soccorso istruttorio
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, cogliendo l’occasione per fornire utili precisazioni sull’attività istruttoria che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) – anche per il tramite di propri collaboratori – è chiamato a compiere nell’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio, oggi disciplinato all’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.
Secondo il Tribunale, il RUP deve condurre il sub-procedimento in modo non meramente formalistico, chiarendo in modo adeguato le esigenze della stazione appaltante e orientando l’attività amministrativa al risultato, cioè all’individuazione della migliore offerta e non alla mera espulsione dei concorrenti per vizi formali. In tal senso, l’attività di soccorso istruttorio diventa strumento operativo per realizzare il principio di buona fede e leale collaborazione, come codificato anche dall’art. 1, comma 2-bis della legge n. 241/1990.
La decisione richiama espressamente la natura antiformalistica dell’istituto, sottolineando come esso sia volto a scongiurare l’effetto paralizzante delle formalità procedurali, purché sia rispettato il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici.
Dal Codice del 2016 al Codice del 2023: un’evoluzione normativa coerente
La sentenza valorizza anche il mutato inquadramento normativo dell’istituto, rilevando come il nuovo Codice dei contratti pubblici – a differenza del D.lgs. n. 50/2016, che relegava il soccorso istruttorio all’art. 83, comma 9 – abbia dedicato ad esso una disposizione autonoma e più articolata (art. 101 del D.lgs. 36/2023), ampliandone portata e funzioni. In questa evoluzione normativa si riconosce una piena adesione al principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo Codice, rafforzando l’idea di una Pubblica Amministrazione che agisca come partner responsabile e trasparente nei confronti degli operatori.
Formalismo e difetto di motivazione: l’illegittimità dell’esclusione
Sotto il profilo motivazionale, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, rilevando come il motivo formale dell’esclusione (assenza della copia del contratto) non risultasse esplicitamente indicato nell’atto. Tale omissione ha condotto il Giudice a ravvisare un ulteriore vizio di carenza istruttoria e motivazionale, in quanto la stazione appaltante si è limitata a richiamare genericamente l’insufficienza della documentazione prodotta, senza fornire indicazioni specifiche o chiarimenti sulle reali criticità.
La stazione appaltante, secondo il T.A.R., si è così “arenata su un piano meramente formalistico”, senza porre in essere un effettivo confronto istruttorio, omettendo di informare adeguatamente l’operatore economico, in violazione del principio di buona fede procedimentale.
Conclusioni
La sentenza n. 8240/2025 del T.A.R. Lazio si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a garantire un bilanciamento tra rigore formale e sostanza procedimentale, riaffermando il ruolo del soccorso istruttorio come presidio a tutela della concorrenza effettiva e dell’interesse pubblico alla selezione della migliore offerta, senza sacrificare l’efficienza amministrativa sull’altare del formalismo.
Essa rappresenta inoltre un chiaro invito ai RUP a esercitare un ruolo attivo e sostanziale nella conduzione del sub-procedimento, aderendo pienamente ai principi del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare al principio del risultato, che si conferma come cardine del diritto amministrativo contrattuale contemporaneo.
A cura della Redazione di TuttoGare del 08/05/2025

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