Soccorso istruttorio cd. correttivo (art. 101, c. 4): sino a quando è possibile?

“Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato”.

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Come noto, l’art. 101, c. 4 poc’anzi tracritto, prevede il soccorso istruttorio cd. correttivo, fattispecie di nuovo conio che prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante, ed abilita direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto.
"Ma cosa deve intendersi per giorno di apertura delle offerte? Vi è un termine unico, dato dall’apertura della busta tecnica? O vi è un termine duplice, dato dall’apertura di ogni singola busta?"
Secondo la parte ricorrente, l’espressione “fino al giorno fissato per loro apertura” andrebbe interpretato nel senso che il soccorso in questione non sarebbe più possibile una volta avviata la valutazione comparativa delle offerte a cominciare da quella tecnica, sia alla stregua del tenore letterale della disposizione che appare riferita a tutte e due insieme le componenti dell’offerta (tecnica ed economica), non distinguendosi i due momenti di apertura di ciascuna di esse, sia alla luce dell’esigenza sostanziale di salvaguardare la segretezza delle proposte degli offerenti che viene in rilievo proprio a partire dall’inizio delle operazioni valutative”.
T.A.R. Puglia,I, 06 maggio 2025, n. 641 non conviene con il ricorrente e propone un’altra lettura.
Secondo il Collegio “il tenore letterale stesso della norma a far ritenere che il legislatore abbia inteso porre lo sbarramento temporale dell’apertura delle buste con riferimento a ciascuna di esse.
La norma in commento ammette la possibilità di rettificare eventuali errori materiali dell’offerta tecnica ed economica “[f]ino al giorno fissato per la loro apertura”. Rettifica che, riprendendo il dettato normativo, può riguardare “un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica”.
Alla luce del chiaro tenore testuale, la facoltà accordata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, per essere pienamente garantita, deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta (tecnica o economica e, soprattutto “loro apertura”) fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta.
Se così non fosse non avrebbe avuto senso distinguere tra offerta tecnica e offerta economica, posto che il legislatore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento, genericamente, alla offerta unitariamente intesa.
Ciò è confermato dall’utilizzo della congiunzione disgiuntiva « o », mentre l’interpretazione accordata dalla ricorrente richiederebbe una congiunzione di tenore opposto (i.e. « e »).
Diversamente, il comma in esame avrebbe specificato che la rettifica può avvenire sino all’apertura di una o della prima busta riguardante le offerte“.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/05/2025 di Elvis Cavalleri

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