FOCUS: “Costi della manodopera negli appalti pubblici e ribasso d’asta: verso un’interpretazione sistematica del nuovo Codice dei contratti pubblici”

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Il tema del trattamento dei costi della manodopera negli appalti pubblici ha assunto nuovo rilievo sistematico con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023.

Le recenti pronunce dei TAR Emilia-Romagna (Parma, sent. 20 marzo 2025, n. 111), Puglia (Lecce, sent. 19 marzo 2025, n. 434), Sardegna (sent. 18 marzo 2025, n. 250) e Lazio (sent. 17 marzo 2025, n. 5508) offrono una lettura coordinata e convergente delle disposizioni normative in materia, chiarendo i margini di ribassabilità, le modalità di indicazione e la disciplina delle eventuali omissioni.

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Ribassabilità dei costi della manodopera: tra vincoli normativi e libertà d’impresa

La sentenza n. 111/2025 del TAR Emilia-Romagna segna un punto di chiarezza interpretativa, affermando che il vigente assetto normativo non vieta in via assoluta il ribasso sui costi della manodopera. Il caso esaminato riguardava un’aggiudicazione ottenuta attraverso un ribasso del 99,9%, apparentemente reso possibile proprio dalla compressione del costo del lavoro.

I giudici hanno evidenziato come l’art. 41, comma 14, del Codice – che impone la separazione dei costi della manodopera dall’importo assoggettabile a ribasso – debba essere letto in combinato disposto con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1. Ne discende che il concorrente conserva la possibilità di ridurre tali costi, purché dimostri in sede di verifica dell’anomalia che il ribasso è compatibile con un’efficiente organizzazione aziendale e con il rispetto dei minimi retributivi.

Significativa la considerazione per cui un’interpretazione che rendesse tali costi “fissi e invariabili” si porrebbe in contrasto con la ratio della norma stessa, che richiede al concorrente di indicarli nell’offerta economica e ne contempla l’influenza nella valutazione dell’anomalia. Un divieto assoluto – sottolinea il TAR – si tradurrebbe in una compressione irragionevole della libertà d’impresa e del principio di proporzionalità.

Il rapporto tra “importo a base di gara” e “importo assoggettabile a ribasso”

Con la sentenza n. 434/2025, il TAR Puglia ha ulteriormente contribuito alla ricostruzione sistematica del quadro normativo, chiarendo che l’importo complessivo della gara (che include i costi della manodopera) e l’importo oggetto di ribasso sono concettualmente distinti.

Secondo il Tribunale, la norma contenuta nell’art. 41, comma 14, introduce una novità strutturale rilevante: la necessità di scorporare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza dall’importo soggetto a ribasso. Tuttavia, ciò non equivale a considerare detti costi non riducibili. Anzi, la possibilità per il concorrente di indicare costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante resta ammessa, purché sia fornita un’adeguata dimostrazione in sede di verifica di anomalia.

Questa impostazione – osserva il TAR – consente di evitare distorsioni del mercato, quali indebiti vantaggi derivanti da agevolazioni contributive o da contratti collettivi differenti, e trova conferma nell’obbligo posto dall’art. 108, comma 9, di indicare i propri costi della manodopera, che sarebbe altrimenti privo di funzione.

La mancanza di giustificativi non determina l’esclusione automatica

La sentenza n. 250/2025 del TAR Sardegna si inserisce nel medesimo filone interpretativo, rigettando un ricorso fondato sull’omessa allegazione di giustificativi relativi alla riduzione dei costi della manodopera. I giudici hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’eventuale riduzione di tali costi non comporta l’esclusione automatica, ma unicamente l’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia.

La decisione valorizza il principio della tassatività delle cause di esclusione, oggi codificato tra i principi generali del nuovo Codice (art. 10), osservando che tale previsione impone un’interpretazione restrittiva di qualsiasi clausola potenzialmente escludente.

È stata inoltre ribadita la natura ampiamente discrezionale della valutazione della congruità dell’offerta, che deve essere condotta in modo sintetico e complessivo, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico.

L’omessa indicazione dei costi nei modelli predisposti dalla stazione appaltante

Con la sentenza n. 5508/2025, il TAR Lazio ha affrontato il tema dell’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica, rilevando come tale omissione, nel caso di specie, fosse dipesa dalle modalità predisposte dalla stessa stazione appaltante.

Il ricorrente, che parimenti non aveva indicato tali costi nella propria offerta, non poteva legittimamente lamentare l’omissione da parte dell’aggiudicatario, pena la violazione del principio di coerenza comportamentale (“nemo potest venire contra factum proprium”), corollario dei principi di buona fede e correttezza.

La pronuncia richiama, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 2 maggio 2023, n. 4363), secondo cui non può essere ammesso un motivo di ricorso che si fonda sull’illegittimità di una condotta condivisa dallo stesso ricorrente, trattandosi di un abuso dello strumento processuale.

Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge da queste decisioni è orientato a una lettura armonica e sistematica delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 in materia di costi della manodopera.

La giurisprudenza chiarisce che tali costi, pur esclusi dal computo dell’importo ribassabile, restano suscettibili di riduzione in sede di offerta, ove supportati da giustificazioni adeguate e compatibili con i livelli minimi salariali.

Inoltre, la mancata indicazione o giustificazione dei costi non legittima automaticamente l’esclusione, ma impone un vaglio sostanziale, coerente con i principi generali del nuovo Codice, orientati alla tutela della concorrenza, all’accesso al mercato e alla proporzionalità dell’azione amministrativa.

Le pronunce analizzate rappresentano un utile riferimento per operatori economici, stazioni appaltanti e professionisti del settore, contribuendo a definire un equilibrio tra esigenze di tutela del lavoro e garanzia di una reale concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 02/04/2025

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