Inosservanza della c.d. “clausola sociale” e potere di disposizione esercitato dall’Ispettorato del lavoro

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La ricorrente contesta il provvedimento con cui l’Ispettorato del Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, di provvedere all’assunzione di una signora ed alla sua adibizione ad educatrice presso l’asilo nido comunale (gestito, a seguito di gara pubblica, dalla società ricorrente).

Il provvedimento dell’Ispettorato è stato giustificato in quanto è stata accertata, in relazione a detta lavoratrice (già dipendente, con contratto a tempo determinato, del precedente gestore del servizio comunale), l’inosservanza della c.d. “clausola sociale” (che impegna l’affidatario del servizio, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario) prevista dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto (in recepimento dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023, nonché della L.R. n. 24/2010).

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La società ricorrente giustifica la mancata assunzione della lavoratrice in quanto in possesso di contratto a tempo determinato (ma è stato accertato, in sede istruttoria, l’intervenuto assorbimento di due lavoratrici anch’esse con un pregresso rapporto di lavoro a termine, nonché l’assunzione di una nuova unità lavorativa al suo primo incarico nella struttura).

Infine, la ricorrente contesta il potere di disposizione esercitato dall’Ispettorato del lavoro, che non potrebbe avere ad oggetto l’irregolarità in questione (riguardante, invece, la materia degli appalti).

Tar Basilicata, Sez. I, 31/03/2025, n. 214 respinge il ricorso:

4. Il ricorso è infondato e, pertanto va respinto (il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, per omessa notifica ad almeno un controinteressato).

4.1. Quanto alla prima censura, è opinione del Collegio che l’avversato verbale di disposizione, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, si presenta rispondente alla portata precettiva di tale paradigma normativo, atteso che il potere di stigmatizzare, con finalità essenzialmente conformativa (la cui portata è assistita dall’astreinte sanzionatoria contemplata dal comma 3 dell’art. 14 cit.), “le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” è latamente attribuito all’Ispettorato del lavoro, con il solo limite di quelle “già soggette a sanzioni penali o amministrative” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8/3/2024, n. 2278; T.A.R. Basilicata, sez. I, 21/11/2023, n. 677).

Ciò posto, non vi sono plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche l’acclarata (ingiustificata) inosservanza della clausola sociale prevista dal bando di gara e, in generale, prescritta dall’art. 57 del D.lgs. 36/2023 ovvero, in termini analoghi, dalla L.R. n. 24/2010, venendo in rilievo una condotta integrante, pur sempre, l’inosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato, afferente ratione materiae all’ambito socio-lavorativo, siccome dichiaratamente funzionale alla tutela della “stabilità occupazionale del personale impiegato”.

4.2. Egualmente infondata è la seconda censura enucleata in ricorso, dovendo ritenersi che – contrariamente a quanto opinato nel gravame – l’avversato provvedimento di disposizione risulta suffragato, nei suoi presupposti, da molteplici e convincenti elementi istruttori di natura testimoniale (le dichiarazioni delle due lavoratrici, anch’esse con contratto a termine, assorbite dalla società ricorrente, nonché quella della nuova lavoratrice assunta per lo svolgimento del servizio di asilo comunale), acquisiti in sede di accesso ispettivo da funzionari dell’Ispettorato del lavoro in data 13/11/2023 e versati in atti, dimostrativi della pretestuosità della tesi posta a giustificazione dell’omesso assorbimento dell’interessata.

Questioni, quelle richiamate, che risultano apprezzabili da questo giudice incidenter tantum, ex art. 8 cod. proc. amm., ai limitati fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento sub iudice.

  A cura di giurisprudenzappalti.it del 31/03/2025 di Roberto Donati

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