FOCUS: “CCNL, spese generali e verifica dell’anomalia: prime applicazioni del nuovo Codice nei chiarimenti del TAR Lazio”

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Con la sentenza n. 7201/2025, il TAR Lazio offre un primo, rilevante contributo interpretativo su tre tematiche centrali del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo): l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), l’obbligo di dettaglio delle spese generali e le condizioni per l’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Il caso

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da un’impresa seconda classificata avverso l’aggiudicazione di un lotto, del valore di oltre 15 milioni di euro, relativo alla manutenzione della segnaletica sulla rete gestita da una società concessionaria autostradale.

I motivi principali del ricorso riguardavano:

  1. L’indicazione, da parte dell’aggiudicataria, di un CCNL (metalmeccanico) diverso da quello richiesto (edile);
  2. L’omessa indicazione dettagliata delle spese generali;
  3. L’omessa verifica dell’anomalia, che secondo la ricorrente sarebbe stata obbligatoria.
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L’indicazione del CCNL nella fase di gara

Sul primo punto, il TAR rigetta le doglianze della ricorrente, valorizzando l’art. 11 del Codice, che riconosce la possibilità per l’operatore economico di indicare, in sede di offerta, un contratto collettivo diverso da quello previsto nella lex specialis, purché assicuri l’equivalenza delle tutele (comma 3).

Ancora più rilevante, ai fini dell’aggiudicazione, è l’impegno formale assunto in offerta ad applicare, nella fase esecutiva, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante (comma 4).

Nel caso di specie, l’operatore aveva indicato, nella propria attività ordinaria, il CCNL metalmeccanico, ma si era impegnato formalmente ad applicare, in fase esecutiva, il contratto edile. Impegno ritenuto valido e coerente dal Collegio.

La pronuncia conferma dunque un principio operativo: ciò che rileva, ai fini della legittimità dell’offerta, non è l’applicazione immediata del CCNL previsto dalla lex specialis, ma la chiarezza e vincolatività dell’impegno a rispettarlo nella fase contrattuale. La lettura del TAR è coerente con il principio di proporzionalità e con la ratio sostanzialista del nuovo Codice.

Le spese generali: obbligo solo nei limiti della lex specialis

Il secondo motivo di ricorso, riguardante l’omessa indicazione delle spese generali, è stato anch’esso rigettato. Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta.

Il TAR ha chiarito che, in base alla disciplina di gara, era richiesto unicamente l’inserimento dei costi della sicurezza aziendale all’interno di uno specifico modello (“VOA_W_03”) e non il dettaglio complessivo delle spese generali.

L’approccio del TAR è dunque improntato alla centralità della lex specialis, che determina il perimetro degli oneri dichiarativi richiesti a pena di esclusione. Ne consegue che non può pretendersi un adempimento documentale ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara.

La verifica dell’anomalia: attivazione solo al superamento congiunto delle soglie

Infine, sul terzo profilo, il Collegio ha chiarito le condizioni per l’attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La norma, come noto, prevede l’obbligatorietà della verifica soltanto qualora l’offerta tecnica e quella economica superino entrambe i nove decimi dei relativi punteggi massimi.

Nel caso di specie, l’operatore primo classificato aveva ottenuto 63,41 punti su 70 nella parte tecnica, ma solo 23,73 su 30 nella parte economica. Non essendo soddisfatta la condizione cumulativa richiesta dalla norma, la stazione appaltante ha legittimamente evitato l’attivazione del subprocedimento.

Conclusioni

La pronuncia del TAR Lazio n. 7201/2025 contribuisce a definire un quadro interpretativo conforme al nuovo impianto codicistico, fondato su razionalizzazione, semplificazione e aderenza ai principi del diritto europeo. In sintesi:

  • L’indicazione di un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis è legittima, se accompagnata da un chiaro impegno all’applicazione in fase esecutiva di quello corretto;
  • L’indicazione analitica delle spese generali non è richiesta salvo espressa previsione della disciplina di gara;
  • La verifica di anomalia è obbligatoria solo in presenza del superamento congiunto delle soglie nei punteggi tecnico ed economico.

Si tratta di un orientamento che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, chiamati ad applicare concretamente i nuovi istituti del Codice, evitando interpretazioni formalistiche e favorendo un approccio sostanziale e proporzionato.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/05/2025

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