Falsa dichiarazione sugli obblighi della Legge 68/99
Il Tar Lazio ricorda come, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, la giurisprudenza amministrativa non reputi sufficiente la mera presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9, co. 6, della medesima legge, dovendo detti obblighi essere assolti attraverso richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o la stipula della convenzione.
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SCARICA GRATIS LA GUIDAPer cui l’impresa, non essendo in regola al momento della presentazione della domanda con i suddetti adempimenti, ha rilasciato una falsa dichiarazione.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. I. Quater, 30/10/2024, n. 19103:
3. Ciò posto, è notorio che le condizioni che la legge stabilisce per disporre l’iscrizione nel casellario informatico sono l’elemento oggettivo della rilevanza e gravità dei fatti falsamente dichiarati o falsamente documentati e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il tutto in applicazione dei principi sanciti dalla l. n. 689/81.
3.1. Quanto all’elemento soggettivo che connota la fattispecie della falsa dichiarazione, la giurisprudenza amministrativa ha optato per un modello civilistico di responsabilità, secondo cui “l’imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, “intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di “diligenza” che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello“; ritenendo che “ l’Autorità ha altresì legittimamente concluso che deve aversi come punto di riferimento la diligenza, perizia e prudenza di un modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio dell’agente reale e che, dovendosi far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo, invece, considerarsi sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista;” (cfr. in termini generali Consiglio di Stato sez. V, 5 aprile 2024, n. 3151).
4. Nel caso di specie la falsa dichiarazione attribuita alla ricorrente attiene alla fattispecie riportata nell’art. 80, co. 5, lett. i) relativa all’adempimento degli obblighi scaturenti dalla l. n. 68/99 che stabilisce che “[l]e stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (…) i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”.
L’art. 17 della legge n. 68/1999 stabilisce che “[l]e imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”. Infatti, al raggiungimento delle soglie dimensionali previste dall’art. 3, co. 1, della legge in questione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo di avviamento al lavoro delle persone disabili, nella misura indicata dalla medesima disposizione.
L’art. 7, co. 1, della legge n. 68/1999 stabilisce che, per l’assolvimento dell’obbligo si debba procedere nel modo che segue: – la chiamata avviene ordinariamente con modalità nominativa per la generalità dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici; – l’obbligo di assumere si può assolvere anche attraverso la stipula di convenzioni che contengono un programma volto specificamente al conseguimento degli obiettivi occupazionali (cfr. art. 11 della l. n. 68/1999); – la richiesta nominativa può essere preceduta da una preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco (cfr. art. 8 l. n. 68/1999) tenuto dai Centri per l’impiego; – il datore di lavoro, entro 60 giorni da quando sorge l’obbligo di assunzione, può procedere all’assunzione diretta di lavoratori in condizioni di difficoltà (art. 13, co. 1 e co. 1-bis, l. n. 68/1999), riconoscendosi al datore di lavoro, in tal caso, la fruizione degli incentivi previsti dall’art. 13. L’art. 7, co. 1-bis, l. n. 68/1999, stabilisce, infine, che qualora l’assunzione non avvenga nelle modalità indicate, gli Uffici competenti devono avviare i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta ovvero per altra qualifica concordata con il datore di lavoro in base alle qualifiche disponibili; in tal caso gli Uffici competenti possono procedere anche con una preventiva chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
4.1. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, la giurisprudenza amministrativa non reputa sufficiente la mera presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9, co. 6, della medesima legge, dovendo detti obblighi essere assolti attraverso richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o la stipula della convenzione (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 dicembre 2019, n. 2762, confermata da Consiglio di Stato, n. 860/21; più di recente si veda anche Tar Umbria – Perugia, sez. I, 24 maggio 2021 n. 380).
Infatti, si argomenta, per un verso, che la legge n. 68/1999 stabilisce espressamente che le convenzioni per l’assolvimento degli obblighi di avviamento al lavoro dei lavoratori disabili debbano essere stipulate tra il datore di lavoro e l’ufficio competente (art. 11, co. 1, della legge) e, per altro verso, che la convenzione di cui all’art. 11 deve avere l’oggetto ed il contenuto stabiliti dalla norma. Secondo tale orientamento anche la stipula della convenzione in data antecedente alla gara è stata ritenuta inidonea ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, qualora la convenzione stipulata sia poi rimasta di fatto inadempiuta (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 9 marzo 2017, n. 3310).
5. Applicando tali principi al caso di specie deriva che, all’approfondimento che connota l’attuale fase di merito, deve ritenersi sussistente l’elemento oggettivo della falsa dichiarazione.
Risulta, infatti, incontestato tra le parti e comprovato dalla documentazione versata in atti che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non era in regola con i suddetti adempimenti, non avendo assunto un numero di lavoratori disabili corrispondente alla quota prevista e non avendo stipulato alcuna convenzione con ……per la sede di….. (rientrante nella Provincia di Potenza di competenza della suddetta Agenzia). Infatti, tenuto conto della sopra riportata giurisprudenza da cui questo collegio non ha ragione di discostarsi, la mera presentazione di una convenzione, che non sia stata poi eseguita, non è stata reputata idonea all’adempimento di tali incombenze.
6. A diverse conclusioni si giunge, invece, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, parimenti necessario per integrare la fattispecie.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/10/2024 di Roberto Donati
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