SOA e utilizzatori di piattaforme telematiche non sono obbligate all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico
L’obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici non riguarda tutti: le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Lo chiarisce Anac in un comunicato del presidente del 16 novembre approvato in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito all’applicazione del Fascicolo virtuale (FVOE).
Quella entrata in vigore il 9 novembre, infatti, è una prima versione del Fvoe. Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.
Nell’attesa del nuovo provvedimento, il comunicato del presidente Anac ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.
Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Anac ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.
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