Esclusione dalla gara per grave illecito professionale
La transazione stipulata a seguito della risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante per grave inadempimento impedisce l’accertamento giudiziale circa la legittimità o meno della risoluzione stessa, ma determina definitivamente il consolidamento del fatto storico costituito dalla risoluzione per inadempimento disposta dalla stazione appaltante, che richiede, ai sensi dell’art. 1455 c.c., l’importanza e quindi la gravità dell’inadempimento. Tale circostanza (risoluzione contrattuale composta mediante transazione), integra comunque il presupposto del grave errore nell’esecuzione della prestazione, rilevante ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06. E’ illegittima per sproporzionalità, l’esclusione da una gara per grave errore professionale, fondata su una precedente risoluzione contrattuale ante triennio; ai fini della decorrenza di tale periodo rileva la data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale. Ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., l’appellante non può limitarsi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza articolare puntuali censure avverso la sentenza gravata, tanto contrastando col generale principio della specificità dei motivi di appello che discende dal carattere impugnatorio del gravame. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 marzo 2020, n. 1605.
A cura di Quotidianogiuridico.it del 13.03.2020
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