Errore della piattaforma e incertezza sulla provenienza dell’offerta

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Il Tar Abruzzo si esprime su un caso in cui emergono sia problemi di funzionamento della piattaforma telematica (che attribuisce al Consorzio concorrente un’altra denominazione) sia elementi di incertezza sulla provenienza dell’offerta.

A seguito di questi eventi il Consorzio viene escluso  dalla procedura aperta.

L’esclusione viene sancita perché il concorrente partecipante è stato individuato dalla piattaforma in un’altra società a causa di un problema tecnico imputabile al gestore del sistema telematico.

Vi è stato un errore di sistema che non ha riconosciuto quale concorrente il Consorzio, bensì un diverso soggetto.

Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28/ 07/ 2021, n. 403 accoglie il ricorso avverso l’esclusione:

Del resto, l’intera documentazione amministrativa presentata in gara è univocamente riferita al solo Consorzio, senza che vi sia il minimo accenno alla società ………… …..

A tal proposito, quindi, appare utile sottolineare che l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta affermata dall’Amministrazione sussiste solo nei casi in cui non sia possibile stabilire con apprezzabile grado di sicurezza a chi attribuire la paternità della stessa. Tuttavia nella specie non ricorre una simile circostanza posto che è la stessa Stazione Appaltante a riferire la documentazione depositata solo al Consorzio ricorrente e alla consorziata esecutrice ………., dunque non vi è incertezza su chi siano gli operatori economici che si sono vincolati nei confronti dell’ASL.

Inoltre, tutta la documentazione caricata per la partecipazione alla gara è stata sottoscritta dal Consorzio ricorrente. Come noto, la sottoscrizione costituisce la modalità con la quale viene garantito che l’offerta provenga da quel determinato soggetto ed è idonea a vincolarlo. Dalla sottoscrizione deriva quindi un nesso indissolubile e incontestabile – avente piena efficacia giuridica – tra l’offerente e il contenuto dell’offerta in grado di vincolare l’autore al contenuto del documento per assicurare la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità della stessa.

Sicché, anche valorizzando la sottoscrizione dell’offerta, operata dal solo Consorzio, non è possibile dubitare della provenienza della stessa.

Giova, infine, richiamare anche un recentissimo parere reso dall’ANAC (Delibera n. 98 del 3 febbraio 2021), nel quale l’Autorità ha ritenuto illegittima l’esclusione di un concorrente laddove, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulti con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato operatore economico. Infatti, rispetto a mere irregolarità formali deve prevalere il superiore interesse dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta.

2.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto e, come era già stato ordinato in sede cautelare, i dati relativi alla società ………, in quanto riconducibili al Consorzio ricorrente, devono essere considerati prodotti da quest’ultimo.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/07/2021 di Roberto Donati 

 

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