E’ da escludere una “equipollenza” tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale

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La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione contestando l’attribuzione alla prima migliore offerta del punteggio (premiale di 5 punti) previsto dalla legge di gara per il possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 46 bis d.lgs. n. 198/2006, in quanto l’operatore avrebbe allegato soltanto il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’46 del d.lgs. n. 198/2006.

Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28/10/2025, n. 1770 accoglie il ricorso:

Considerato che:

– l’Allegato B – Criteri di valutazione – del Capitolato Tecnico prevede (con specifico riferimento al lotto 84) l’attribuzione di 5 punti, ai sensi dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, per il possesso della certificazione della parità di genere;

– tale disposizione prevede che “[a]l fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”;

– la certificazione della parità di genere – prevista dall’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) – è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere; si tratta, dunque, di una “certificazione di qualità” rilasciata da organismi accreditati sulla base della Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022, che definisce specifici indicatori di performance;

– nel caso di specie non è controverso che xxxx non abbia prodotto tale certificazione;

 
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– nondimeno, la commissione di valutazione ha ritenuto equipollente, ai fini della prova del possesso del requisito premiale, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, presentato dalla xxxx;

– il Collegio ritiene, tuttavia, che è da escludere una “equipollenza” tra la certificazione della parità di genere e il rapporto biennale sulla situazione del personale, trattandosi di documenti differenti, sebbene complementari (poiché, se utilizzati insieme, possono potenziare l’impegno delle aziende verso la parità di genere);

– infatti, come evidenziato da parte ricorrente, il rapporto biennale sulla situazione del personale non è rilasciato da un ente certificatore accreditato, ma è formato dalla stessa azienda con l’obiettivo di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne; si tratta, in altri termini, dell’adempimento ad un obbligo informativo previsto per le aziende pubbliche e private con più di cinquanta dipendenti nel proprio organico, che non sostituisce la certificazione, limitandosi a offrire una “fotografia” dettagliata della situazione attuale dell’azienda e degli eventuali progressi compiuti;

– né risulta che xxxx in sede di offerta abbia dimostrato (e la commissione di valutazione abbia verificato) che la propria organizzazione aziendale ed i processi in essa attuati soddisfino i requisiti richiesti per ottenere la certificazione della parità di genere;

– pertanto, il punteggio premiale assegnato all’offerta di xxxx è illegittimo, in quanto attribuito in contrasto con la disciplina della lex specialis;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/10/2025 di Roberto Donati

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