FOCUS: “La perdita di chance negli appalti: risarcibile solo la probabilità seria e concreta di aggiudicazione”

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Introduzione

Il tema del risarcimento del danno da perdita di chance continua ad occupare un ruolo centrale nella giurisprudenza amministrativa, specie in materia di appalti pubblici.

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, 9 settembre 2025, n. 7227, ribadisce che la chance di aggiudicazione di una commessa pubblica è risarcibile solo se riconducibile a una seria probabilità di conseguire il bene della vita sperato, non potendo invece fondarsi su mere possibilità astratte o eventualità casuali.

Il fatto

Il caso trae origine da un procedimento di gara annullato dal giudice amministrativo per vizi della lex specialis.

L’impresa ricorrente, rimasta esclusa dalla competizione, aveva chiesto il ristoro del danno da perdita della chance di aggiudicazione, ritenendo che l’illegittimità riscontrata avesse compromesso irrimediabilmente le proprie prospettive di successo.

Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo l’illegittimità della condotta della stazione appaltante, ha precisato che la chance può essere indennizzata solo se sussiste la prova di una probabilità concreta e qualificata di aggiudicazione, escludendo la tutela risarcitoria ove la possibilità resti confinata nell’alveo di un’ipotesi meramente eventuale.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Supremo Consesso ha richiamato il percorso evolutivo della figura della perdita di chance, nata come costruzione giurisprudenziale volta a fornire tutela rispetto a situazioni di causalità incerta, in cui non è possibile accertare con certezza se l’esito favorevole sarebbe stato conseguito in assenza della condotta illecita.

Il bene giuridico protetto non è il risultato finale, ma la possibilità attuale e concreta di conseguirlo.

Tuttavia, perché tale possibilità possa assumere rilievo giuridico, è necessario che si tratti di una chance seria, idonea a distinguersi dalle mere possibilità accidentali.

In applicazione di tale principio, la Sez. III ha escluso che possa essere riconosciuto un danno risarcibile in tutti i casi in cui le probabilità perdute si attestino su un livello troppo basso, poiché ciò condurrebbe a una forma di responsabilità senza danno.

Il giudizio deve, dunque, concentrarsi sul nesso causale tra la condotta antigiuridica della P.A. e la perdita effettiva di una concreta possibilità di conseguire l’aggiudicazione.

Orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che:

  • la chance non è risarcibile se ridotta a mera possibilità astratta;
  • incombe sul danneggiato l’onere di provare, anche mediante presunzioni o calcolo probabilistico, la concreta possibilità di conseguire il risultato;
  • il ristoro è possibile solo se la chance ha raggiunto un livello apprezzabile di consistenza, ossia una probabilità seria ed elevata.
 
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La liquidazione del danno

Quanto alla quantificazione, la perdita di chance si configura quale danno attuale e risarcibile, purché provata la sua sussistenza.

La liquidazione avviene in via equitativa, ex art. 1226 c.c. richiamato dall’art. 2056 c.c., non potendosi operare una prognosi certa sull’esito di una gara mai svolta.

È essenziale ricordare che la tutela risarcitoria ha natura sussidiaria rispetto a quella demolitoria: solo quando il procedimento amministrativo illegittimo non sia in alcun modo ripetibile, il giudice può concentrare il suo accertamento sul ristoro economico della possibilità perduta (Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930).

Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma che, in materia di appalti, il risarcimento per perdita di chance non può tradursi in una forma di tutela indiscriminata, sganciata da requisiti minimi di serietà e concretezza.

Per le stazioni appaltanti, il principio ribadito dal Consiglio di Stato rafforza la necessità di garantire la regolarità delle procedure, poiché anche l’illegittima compressione di una possibilità seria di aggiudicazione può comportare responsabilità risarcitoria.

Per gli operatori economici, invece, si tratta di un monito probatorio: la richiesta di ristoro per chance perduta richiede una puntuale dimostrazione, anche indiziaria, della probabilità qualificata di conseguire l’aggiudicazione, non essendo sufficiente l’allegazione di una mera aspettativa frustrata.

In sintesi: la perdita di chance è un danno attuale e risarcibile, ma solo quando la probabilità di successo sia seria e concreta. Non vi è spazio per riconoscere ristoro a possibilità ipotetiche o di livello infimo, poiché ciò finirebbe per scardinare il principio della responsabilità per danno ingiusto.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 29/10/2025

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