Inopportuno far gestire le finanze di un Comune a dirigente rinviato a giudizio per concussione

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Inopportuno far gestire le risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione

Attribuire la gestione delle risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in un’altra amministrazione, è inopportuno. Va valutato il pregiudizio che tale incarico arreca all’amministrazione e il danno all’immagine di imparzialità dell’ente che la nomina comporterebbe. E’ quanto stabilito da Anac con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, in risposta ad un parere richiesto da un’importante Comune della Romagna.

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“L’articolo 3 della legge N. 97/2001– evidenzia Anac - non contempla l’ipotesi in cui il fatto penalmente rilevante sia stato commesso in un’amministrazione differente da quella presso la quale l’imputato risulta in servizio al momento dell’avvio del procedimento. Si ritiene, pertanto, che debba escludersene l’applicabilità nel caso di specie e debba procedersi, invece, alla verifica dei presupposti per l’operatività della rotazione straordinaria. Questa è finalizzata ad evitare un pregiudizio all’immagine dell’ente che potrebbe derivare dalla permanenza nell’ufficio del dipendente indagato o imputato in un procedimento penale. Essa si differenzia dalla rotazione ordinaria, che si inserisce nel quadro degli strumenti organizzativi dell’Amministrazione, garantendo l’alternanza del personale nelle aree più esposte al rischio di fenomeni correttivi con l’obiettivo di neutralizzare il consolidamento nel tempo delle relazioni connesse alla posizione rivestita”.

“Poiché la fattispecie penale è espressamente richiamata dall’articolo 7 della legge n. 69/2015 – scrive l’Autorità -, si ritiene che il Comune sia obbligato ad adottare un provvedimento nell’ambito del quale debba valutare la condotta ascritta all’imputato, con particolare riguardo all’impatto che avrebbe l’incarico attualmente ricoperto (o da assegnare) al dirigente sull’immagine di imparzialità dell’ente. Si rammenta che, qualora non sia possibile destinare il dirigente ad altro ruolo in ragione della qualifica rivestita o per obiettivi motivi organizzativi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 97/2001, lo stesso è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento”.

Fonte: ANAC del 18/03/2024

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