Se il direttore lavori lascia l’incarico, gara da rifare, non si può solo scorrere la graduatoria

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Se il direttore lavori lascia l’incarico, gara da rifare, non si può solo scorrere la graduatoria

Se, durante un appalto, il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara.
E’ quanto ha evidenziato Anac, con Nota del Presidente approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2024, nei confronti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
La norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto, in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.

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Il caso dell'Ospedale di Bolzano

L’Ospedale di Bolzano ha un programma edilizio di ampliamento che risale alla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Il processo di realizzazione dell’opera, il cui costo è allo stato preventivato pari a 610 milioni di euro, ha subito negli anni modifiche e rallentamenti per varie motivazioni. 
La ristrutturazione di uno degli edifici principali del complesso ospedaliero era da tempo prevista, per tale motivo nel marzo 2011, a seguito di gara, venne affidato il servizio di Direzione Lavori ad un raggruppamento di professionisti.
Tuttavia i lavori di ristrutturazione dell’edificio non sono stati avviati per problematiche di blocco dei finanziamenti ed il Rup (Responsabile unico del procedimento) non ha mai disposto alcuna formale sospensione del contratto di Direzione Lavori.
Il direttore lavori avanzava pertanto nel giugno del 2019, otto anni dopo la firma del contratto, formale richiesta di recesso dall’incarico, che di fatto veniva accettata dall’Amministrazione nel marzo del 2021.  
Successivamente nel luglio del 2021, a seguito di sblocco dei finanziamenti per i lavori di ristrutturazione, l’Amministrazione affidava un nuovo incarico di Direzione Lavori ad altro Raggruppamento di professionisti scorrendo la graduatoria dell’originaria gara. 

I rilievi Anac

“Il procedimento adottato dall’Amministrazione di Bolzano appare invece alquanto irrituale”, scrive Anac. “Dopo la firma del contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di Direzione Lavori, avvenuta in data 18 marzo 2011, non si registra alcun atto formale dell’Amministrazione che motivi il mancato avvio dei lavori, ed ancora oggi non sono state con chiarezza esplicitate le problematiche di finanziamento citate nelle relazioni”.

“L’Autorità – si legge nella Nota del Presidente - rileva una gestione poco attenta da parte del Rup del contratto di Direzione Lavori al tempo sottoscritto con l’originario contraente, con la mancata ottemperanza alle indicazioni del Codice degli Appalti, circostanza che ha fra l’altro esposto l’Amministrazione a contenziosi”. “E’ inoltre da ritenersi non conforme alla normativa sui contratti pubblici, l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori per scorrimento dell’originaria graduatoria effettuata a seguito di risoluzione consensuale dell’originario affidatario del contratto, ciò in quanto l’art. 110 del d.lgs 50/16 sopra richiamato è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti tra i quali non rientra la risoluzione consensuale”.

“È stato inoltre rilevato che le condizioni di affidamento, trascorsi più di 10 anni dalla gara, erano ormai notevolmente cambiate, con la necessità di procedere ad un aggiornamento del progetto e dei prezzi in base ai quali erano stati calcolati i compensi per l’incarico di Direzione Lavori; ne consegue che qualunque intervento sul compenso del nuovo D.L. rischia oggi, di cambiare l'equilibrio economico del contratto iniziale così apportando ad esso una non legittima modifica sostanziale”. Anac ha ricordato che, “in ogni caso, l'eventuale incremento del compenso non può comunque eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale”.

Anac conclude richiamando il Rup “a una più attenta gestione dei contratti posti sotto il suo controllo, in coerenza ai compiti allo stesso assegnati dalla normativa sui contratti pubblici. Inoltre, considerato che i lavori di ristrutturazione dell’edificio principale sono in parte finanziati con fondi Pnrr, si raccomanda la loro celere prosecuzione e conclusione entro i termini contrattualmente previsti”.

Fonte: ANAC del 04/03/2024

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