L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deve riferirsi anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice

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La ricorrente lamenta che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto ritenersi incongrua e inaffidabile, poiché i costi relativi al contratto di subappalto sarebbero stati ampiamenti sottostimati.

Tar Veneto, Sez. II, 13/10/2021, n.1216 accoglie il ricorso evidenziando come l’aggiudicataria si sia, effettivamente, sottratta all’obbligo di compiuta indicazione dei costi della manodopera in sede di presentazione dell’offerta, avendo indicato solo quelli legati al personale dipendente e non il costo a sostenersi per il personale impiegato dalla ditta subappaltatrice :

Occorre, dunque, domandarsi se l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera debba intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice.

Il Collegio ritiene che al quesito debba darsi, necessariamente, risposta positiva, poiché una diversa soluzione finirebbe con il consentire un’agevole elusione della norma in considerazione, e della ratio di tutela che la ispira.

In senso conforme, del resto, si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza che ha, sul punto, osservato: “(..) Non può opporsi che l’obbligo di indicazione del costo della manodopera sarebbe limitato a quella proprio dell’offerente con esclusione di quello sostenuto dall’eventuale subappaltatore. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 06.11.2018 n. 2515); e ancora: “Ilconcorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, nr.348).

Quanto appena osservato impone l’accoglimento del gravame, assorbendo il rilievo del terzo motivo di ricorso.

4.Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/10/2021 di Roberto Donati

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