L’art. 95, comma 10 non può essere inteso come divieto di determinazione da parte della stazione appaltante dei costi del lavoro per le prestazioni affidate.

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In una gara per l’affidamento del servizio di riparazione e revisione di veicoli la stazione appaltante prevedeva che “il costo della manodopera è fisso ed invariabile ed è pari a €/h 36,70”.

La terza classificata impugnava l’aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità con unico motivo imperniato sull’omessa esclusione degli altri concorrenti che lo precedevano in graduatoria per non avere gli stessi indicato specificamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza e il costo del lavoro, in violazione dell’art. 95, co. 10, d.lgs. 50 del 2016.

Il Tar respingeva il ricorso dopo aver constatato come, in realtà, gli oneri della sicurezza fossero stati indicati e che, nella gara in questione, essendo il costo della manodopera determinato in maniera fissa, invariabile ed incontestata, non sussisteva alcuna necessità che i concorrenti specificassero ulteriormente nella propria offerta un dato stabilito a priori dalla stazione appaltante

L’appello avverso il primo grado è incentrato sulla violazione dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici, sostenendo che l’indicazione nella lex specialis di un costo del lavoro fisso ed eguale per tutti avrebbe sterilizzato la norma suddetta, poiché il costo del lavoro è un onere proprio del concorrente ed è componente necessaria dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez. V, 07/01/2021, n. 221 respinge l’appello con le seguenti motivazioni:

La tesi dell’appellante si basa sull’art. 95, co. 10, prima parte, del d. lgs. 50 del 2016, laddove stabilisce “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).”

Di esso se ne dà un’interpretazione letterale, secondo cui l’operatore deve in ogni modo proporre un’offerta sui costi della manodopera, con la conseguenza che essi saranno parte integrante e necessaria dell’offerta, sebbene connessi al rispetto di una serie di obblighi derivanti da tabelle e norme contrattuali, e comunque all’offerta inscindibilmente legati; così che la loro mancata indicazione determinerebbe un’insanabile irregolarità con la conseguente esclusione; tale ricostruzione, secondo l’appellante, sarebbe stata rafforzata dalla pronuncia della Corte UE prima ricordata.

Sennonché le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, secondo cui non vi era nulla da indicare in merito al costo del lavoro, perché a ciò aveva provveduto anzi tempo la stessa stazione appaltante con la legge di gara, la quale anticipava per suo conto il costo del lavoro fisso e invariabile tratto dalle tariffe medie praticate dalle imprese attive nel campo delle autoriparazioni nell’ambito della Città metropolitana di …….. e dai prezzari indicati dal ……………, è corretta e condivisibile: infatti l’offerta economica doveva pertanto necessariamente concernere altri aspetti delle prestazioni, come ad esempio i costi dei pezzi di ricambio.

Del resto l’art. 95, comma 10, non può essere inteso nel senso di contenere un divieto di determinazione del costo del lavoro alla previsione di determinazione da parte della stazione appaltante dei costi del lavoro per le prestazioni affidate, laddove questo, come nel caso di specie (oltre a non essere stato contestato, come insufficiente o esorbitante), è calibrato con riferimento alle tariffe medie praticate nell’ambito territoriale in cui il servizio deve essere svolto, costituendo esso al contrario un elemento intrinseco per la valutazione di affidabilità della stessa offerta (affidabilità che per tale profilo è pertanto al di fuori di ogni dubbio).

Ciò posto, la pretesa dell’appellante di vedere escluse le altre due ditte concorrenti dalla gara proprio per la mancata indicazione del costo del lavoro è pertanto destituita di fondamento.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/01/2021 di Roberto Donati

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