Costi di manodopera e verifica di congruità dell’offerta

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Con la sentenza n. 7582 del 16 settembre 2024, il Consiglio di Stato si è occupato di costi della manodopera e di verifica di congruità dell’offerta nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica.

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In particolare, il Collegio ha confermato l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore dell’appellante che aveva erroneamente omesso, ab origine, l’indicazione nella propria offerta di alcuni costi del personale che invece dovevano essere considerati per l’esecuzione della specifica commessa.

Difatti, l’omissione di questi costi doveva essere rilevata dalla Stazione appaltante nel procedimento di verifica di congruità dell’offerta medesima.

La tesi sostenuta dall’appellante fa leva sul fatto che le tre figure professionali in questione venivano impiegate dall’operatore economico trasversalmente su più commesse, con la conseguenza che per ciascuna di loro non sarebbe stato necessario indicare il relativo costo in sede di offerta.

Tuttavia, la Sezione rileva che ciascuna delle professionalità indicate in offerta ha compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante ancorché non continuativa nella commessa per cui è causa.

In tale prospettiva, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall’appellante, secondo cui “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto”. (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 agosto 2023, n. 7815).

Dall’analisi del provvedimento del Consiglio di Stato emerge il principio per cui "in ogni caso l’impiego di dette risorse avrebbe comunque comportato un costo per l’operatore economico, non potendosi ragionevolmente sostenere, a contrario, che le professionalità siano utilizzabili nummo uno, ovvero che il loro costo sia indeterminabile o pari a zero per il solo fatto di essere impiegate (anche) in altre commesse, poiché così ragionando si arriverebbe al paradosso per cui non sarebbe prevedibile alcun costo per l’azienda per il solo fatto di utilizzare i dipendenti trasversalmente in vari appalti”.

In definitiva, la Sezione ha stabilito che deve essere operata un’analisi attenta al caso concreto, in modo da verificare l’effettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con l’obiettivo di accertare se si tratti non di “figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all’esecuzione dell’appalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente, ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 24/09/2024

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