Le controversie in materia di sponsorizzazione di beni culturali sono assoggettate al rito appalti

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Il legislatore ha escluso l’esperibilità dello strumento giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella materia delle procedure di “affidamento”, tra cui sono da includersi anche quelle di affidamento dei contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture ex art. 19 d. lgs. n. 50/2016 (ivi comprese quelle relative a beni culturali).

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Per cui le controversie in materia di sponsorizzazione di beni culturali, e segnatamente quelle che afferiscono all’iter procedimentale a mezzo del quale il Ministero della cultura seleziona il proprio partner (sponsor) nell’ambito di una sponsorizzazione cd. tecnica, sono assoggettate al rito appalti.

Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 10/01/2024, n. 519:

4. Tanto premesso, nel caso di specie la quaestio iuris da scrutinare attiene all’individuazione del rito applicabile alle controversie concernenti le procedure di selezione del contraente ai fini della stipula di un contratto di sponsorizzazione, nello specifico una sponsorizzazione cd “tecnica” relativa ad un bene culturale, mediante realizzazione di lavori.

Giova precisare che l’art. 19 del d. lgs. n. 50/2016 (disposizione specificamente dedicata all’“affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro”: cfr. comma 1), al comma 2 dispone che “Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

L’art. 151 del (previgente) Codice dei contratti pubblici prevede(va) che “La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo (…)”.

Completa il quadro normativo l’art. 120 d. lgs. n. 42/2004, che detta la definizione di “sponsorizzazione di beni culturali”, intendendo come tale “ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante”.

Sul tema soccorrono, poi, i chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura) n. 28 del 9 giugno 2016, la quale, al par. 2, opera un rinvio, per le nozioni di carattere generale, alle linee guida approvate con decreto ministeriale 19 dicembre 2012 (recante “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”).

5. Ciò chiarito, il Collegio ritiene che anche le controversie in materia di sponsorizzazione di beni culturali, e segnatamente quelle che afferiscono all’iter procedimentale a mezzo del quale il Ministero della cultura seleziona il proprio partner (sponsor) nell’ambito di una sponsorizzazione cd. tecnica, siano assoggettate al rito appalti, ivi compresa – per quanto qui rileva – la ridetta preclusione del ricorso straordinario al Capo dello Stato quale strumento di tutela (alternativa).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/01/2024 di Roberto Donati

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