Consorzio stabile che opera quale impresa ausiliaria

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Nel respingere il ricorso il Tar Campania evidenzia come, qualora il Consorzio stabile operi quale impresa ausiliaria non si possa parlare di “avvalimento a cascata”, bensì di rapporto tra consorzio stabile e proprie consorziate che può caratterizzarsi per il “cumulo alla rinfusa”.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/07/2023, n. 4585:

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3- Ad ogni modo, una volta acclarata la natura stabile del Consorzio xxxx e l’ammissibilità – per tali tipi di consorzio – del c.d. cumulo alla rinfusa, nel caso di specie, il suddetto Consorzio è intervenuto nella gara in questione nella veste di mera ausiliaria dell’impresa yyyy. la quale, a sua volta, ha dichiarato di partecipare quale concorrente singolo e non già quale impresa consorziata, non rivestendo affatto tale qualità.
Orbene, il Consorzio xxxx, proprio perché stabile, ha messo a disposizione dell’impresa ausiliata le risorse possedute non in proprio ma da una propria consorziata, ciò in coerenza con la finalità mutualistica e duratura che connota i reciproci rapporti esistenti nel consorzio stabile nonché pro-concorrenziale sottesa all’istituto dell’avvalimento (art. 89 d. lgs 50/2016).
Del resto, come chiarito da condivisa giurisprudenza (cfr. Tar Salerno, Sez. I, 15 luglio 2020, n. 892), l’avvalimento a cascata – vietato dall’art. 89, comma 6, d. lgs n. 50 del 2016 – si realizza allorquando l’impresa ausiliaria, priva (in tutto o in parte) del requisito che intende mettere a disposizione del concorrente ausiliato, lo acquisisca a sua volta mediante avvalimento da altro soggetto. Al contrario, si è al di fuori del fenomeno “a cascata”, per rientrare in quello ammissibile “alla rinfusa”, qualora un consorzio stabile assuma il ruolo di impresa ausiliaria utilizzando non le risorse proprie ma quelle delle imprese ad esso consorziate. In questo caso, prevale infatti la natura mutualistica e duratura che connota il rapporto tra consorzio stabile e proprie consorziate.
La stabilità, infatti, comporta che le singole imprese consorziate non sono terze rispetto al consorzio ma parti integranti dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212; Tar Bologna, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 975).
Le considerazioni appena esposte comportano dunque l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/07/2023 di Roberto Donati

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