Lo svolgimento del confronto a coppie non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali
Nel respingere il ricorso il Tar Lombardia ricorda che lo svolgimento del confronto a coppie non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”. Da ciò discende l’impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica
La ricorrente sostiene l’irragionevolezza, l’illogicità e la contraddittorietà del confronto comparativo tra le offerte con riguardo ad un criterio, poiché la Commissione dapprima ha assegnato al R.T.I. aggiudicatario una preferenza “piccola – 3” rispetto a due concorrenti che, pertanto, sarebbero stati ritenuti sullo stesso piano, e poi nel confronto tra le offerte dei due concorrenti in questione ha attribuito una preferenza “minima – 2” ad uno dei due.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 27/05/2022, n. 1227 respinge il ricorso:
2.1. La doglianza è infondata.
In primo luogo, va sottolineato che «il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)» (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058; altresì V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 febbraio 2022, n. 452; T.A.R. Valle d’Aosta, I, 20 dicembre 2021, n. 73; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; 9 aprile 2021, n. 915).
Con specifico riferimento al metodo del confronto a coppie, volto a individuare l’offerta migliore in termini strettamente relativi, si è evidenziato che il suo svolgimento non può avvenire ponderando in maniera atomistica ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma deve fondarsi su una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l’attribuzione di coefficienti numerici nell’ambito di ripetuti “confronti a due”, da cui discende l’impossibilità per il giudice di sindacare il merito di tali scelte, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 maggio 2020, n. 3401; V, 9 luglio 2019, n. 4787).
La ricorrente, a tal proposito, non ha evidenziato aspetti in grado di infirmare le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara, limitandosi a censurare l’inconciliabilità dei punteggi assegnati, in ragione di una loro non coerenza complessiva.
Con particolare riguardo alla censura formulata dalla ricorrente, è stato sottolineato come “il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie. In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza, può darsi che nel successivo raffronto con altri i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all’interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato. Del resto, all’applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l’insormontabile ostacolo rappresentato dall’impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/07/2015, n. 3295)” (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2021, n. 1533; anche T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 28 marzo 2022, n. 3528).
Quindi, gli scostamenti nelle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, e contestati dalla parte ricorrente, rappresentano una evenienza fisiologica in una procedura concorsuale fondata sul metodo del confronto a coppie e non dimostrano affatto l’erroneità delle predette valutazioni (che peraltro la parte ricorrente non è riuscita a dimostrare).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 27/05/2022 di Roberto Donati
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