Commissione di gara: natura e funzioni

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Con la recente sentenza N. 10457/2022 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha esaminato la vicenda scaturita dal rifiuto di un commissario di sottoscrivere il verbale di chiusura delle operazioni di valutazione delle offerte. Verificatasi questa situazione la Stazione Appaltante nominava una nuova commissione giudicatrice ed aggiudicava la gara, motivando la propria determinazione con l’impossibilità di avere altrimenti una valutazione finale. La nomina della seconda commissione e delle operazioni valutative da essa compiute è stata contestata da un concorrente ed è divenuta tema di giudizio sul quale si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Prescindendo dal caso pratico all’esame del Supremo Collegio, la pronuncia è interessante per l’articolato ragionamento logico-giuridico con il quale il Giudice delinea la natura e le funzioni della commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Stato afferma che la Commissione di gara possiede la caratteristica di collegialità perfetta; quindi, delibera con la partecipazione necessaria di tutti i suoi componenti, perché altrimenti l’atto conclusivo della procedura valutativa non è imputabile all’organo collegiale.  La sottile distinzione che consente al giudice di individuare la caratteristica della collegialità si fonda sulla constatazione che il rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte di un componente della commissione impedisce la formazione di una valutazione collegiale; infatti il rifiuto di sottoscrivere la decisione collegiale indica non un «mero e semplice “dissenso”» ma ha una «valenza “ostruzionistica” che impedisce la stessa formazione dell’atto conclusivo dell’iter valutativo». Spiega il giudice che «il rifiuto di sottoscrizione presuppone, a monte e quale sua causa determinante, la volontà del membro ricusante di non concorrere, con il suo apporto valutativo, alla formulazione del giudizio complessivo, e quindi avallare…  siffatto giudizio globale».

Dunque la collegialità che caratterizza la commissione di gara si esprime con una valutazione unica e in quanto tale riconducibile al collegio, restando perciò distinta dal giudizio del singolo componente il quale può manifestare il proprio giudizio individuale e qualora dissenziente controbilanciare quelli non condivisi espressi dagli altri componenti della commissione. In definitiva l’apporto valutativo dei singoli componenti confluisce in un unico giudizio complessivo che scaturisce: o dalla armonizzazione dei differenti giudizi, oppure dalla applicazione del principio di maggioranza; ma la decisione rimane comunque una decisione collegiale. Questa collegialità è perfetta perché in seno al collegio si esprime anche il dissenso e tuttavia la decisione collegiale resta unitaria e distinta dal singolo giudizio valutativo. La collegialità viene invece a mancare nel momento in cui il singolo componente non partecipi alla decisione, e andando oltre la manifestazione del proprio dissenso, assuma una posizione che non consente al Collegio di rendere una decisione collegiale e ad esso riferibile. In tale ultima evenienza il Consiglio di Stato ha ritenuto che, proprio in ragione della collegialità perfetta, non vi sia altra soluzione che quella di sostituire l’originaria Commissione con una nuova, «essendo impraticabile (ogni altra soluzione), in ragione del rifiuto opposto» e non «predicabile la possibilità per la commissione, … di “deliberare dando atto nel verbale del rifiuto della sottoscrizione da parte del terzo componente».

Quanto alle funzioni della Commissione di gara il Consiglio di Stato incidentalmente rammenta che a tale organo giudicatore sono riservate le valutazioni dei profili tecnici della gara, e che la stazione appaltante non può ingerirsi nell’ambito di tali valutazioni. Emerge quindi anche una caratteristica di necessarietà della Commissione di gara laddove vi siano da valutare profili tecnici della gara.     

A cura di: Redazione TuttoGare

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