Clausole ambigue e principio del “favor partecipationis”

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Il Tar Lazio ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo cui, se esistono due diverse possibili interpretazioni della lex specialis di gara (entrambe astrattamente compatibili con il significato strettamente letterale di quest’ultima), occorre privilegiare quella che meglio delle due tutela il principio del favor partecipationis.

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Questo quanto stabilito da Tar Lazio, Roma, Sez. II, 26/04/2023, n. 7150 nel respingere il ricorso:

Il punto cruciale è quello di stabilire, pertanto, se l’espressione polisemantica “copertura utile totale” inserita nel Capitolato Speciale vada intesa nel senso di superficie calpestabile oppure, invece, di superficie coperta.

Ciò senza trascurare che il primo significato astrattamente ipotizzabile (superficie calpestabile) è chiaramente più gravoso e restrittivo rispetto al secondo significato (superficie coperta), in quanto obbliga evidentemente l’offerente a garantire un quid pluris in termini di estensione del telo.

Poste tali premesse, il Collegio non può non evocare i consolidati principi foggiati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ermeneusi di clausole ambigue o polisemantiche degli atti di gara.

In base a tali principi, se esistono due diverse possibili interpretazioni della lex specialis di gara (entrambe astrattamente compatibili con il significato strettamente letterale di quest’ultima), occorre privilegiare quella che meglio delle due tutela il principio del favor partecipationis.

E’ ormai ius receptum, infatti, che esiste “un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro – unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; V, 25 marzo 2020, n. 2090)” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365).

Traslate tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che sebbene la dicitura “copertura utile totale” inserita nel Capitolato Speciale sia astrattamente ricollegabile a due diversi significati (e cioè sia al significato di superficie calpestabile sia al significato di superficie coperta), il secondo di questi due significati va tuttavia privilegiato, in quanto meno restrittivo e dunque più rispettoso del principio del favor partecipationis.

Dovendo quindi ritenere che la “copertura utile totale” richiamata dal Capitolato Speciale vada intesa come superficie coperta (e non come superficie calpestabile), va da sé che l’offerta tecnica iniziale della controinteressata (così come illustrata nella Prima Relazione Descrittiva del 3 ottobre 2022) è sicuramente conforme alla dimensione minima di 240 mq prescritta dal Capitolato Speciale, avendo descritto una tenda che comporta una superficie coperta di 240 mq.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/04/2023 di Roberto Donati

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