CCNL Multiservizi o CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari?

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Il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari non è compatibile con il complesso delle prestazioni professionali richieste per il servizio di reception, custodia e accoglienza.

Questo stabilisce il Tar Campania a seguito di procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle residenze universitarie.

La migliore offerta viene sottoposta alla verifica di anomalia e successivamente esclusa.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di reception, custodia e accoglienza, , il RUP ha ravvisato che nelle giustificazioni fornite si prospettava l’impiego nel servizio di 12 unità lavorative inquadrate con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, in contrasto con le previsioni del capitolato speciale, che reputava idonea l’applicazione, per tutto il personale coinvolto nell’esecuzione dell’appalto, del trattamento normativo e retributivo minimo rinveniente dal CCNL Multiservizi.

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Tar Campania, Napoli, Sez. III, 07/03/2023, n.1488 respinge il ricorso avverso l’esclusione:

dd) se si legge attentamente il verbale di verifica del ……….., come integrato dal richiamato verbale di supporto del ………., ci si avvede che il seggio di gara ha interpretato l’art. 20 del capitolato speciale non in termini di obbligatoria applicazione (a pena di esclusione) del CCNL Multiservizi, ma piuttosto nel senso (corretto) di indice di affidabilità e coerenza dell’offerta rispetto all’oggetto dell’appalto, comportando tale tipologia contrattuale, a differenza di altre per le quali sarebbe dovuta intervenire una dimostrazione in concreto, l’intrinseca compatibilità con il servizio oggetto di affidamento: tanto in applicazione del radicato principio, condiviso dalla stessa ricorrente principale, secondo il quale l’individuazione del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite della coerenza del contratto collettivo prescelto rispetto all’oggetto dell’appalto, come prescritto dall’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il quale richiede la sussistenza di una stretta connessione tra contrattazione collettiva e attività oggetto di appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022 n. 199). In definitiva, ciò che ha determinato l’esclusione della xxxx dalla procedura selettiva non è stato il riferimento ad un contratto collettivo diverso dal CCNL Multiservizi, asseritamente imposto a pena di esclusione, ma il fatto che il CCNL Vigilanza non fosse compatibile con l’oggetto dell’appalto, implicando un catalogo di attività non coerente con il complesso delle prestazioni professionali richieste per il servizio di reception, custodia e accoglienza, qualificato dall’art. 5 del capitolato come servizio principale. Ne discende che non può assolutamente predicarsi la lamentata illegittimità dell’art. 20 del capitolato, e ciò nemmeno sotto l’ulteriore profilo della pretesa non coerenza del CCNL Multiservizi con l’oggetto dell’appalto. Infatti, secondo quanto contemplato dall’art. 10 del capitolato, il servizio di reception ricomprende anche varie funzioni riconducibili all’ambito proprio dell’accoglienza alberghiera o di vaste comunità, quali (vd. pag. 5 del capitolato) attività di accoglienza e consegna degli alloggi, consegna della biancheria piana da camera, eventuale consegna dei pasti ad ospiti in isolamento domiciliare da Covid-19, verifica del rispetto delle disposizioni emanate dall’ADISURC in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, attività di accoglienza e front-office nelle attività istituzionali e nell’ambito delle progettualità gestite dall’amministrazione anche mediante l’utilizzo di fondi comunitari, vari adempimenti relativi alle attività di accettazione, assegnazione e rilascio dell’alloggio, ivi compresa l’assistenza agli ospiti nelle fasi di sistemazione attraverso la compilazione della scheda delle consistenze e dello stato dei luoghi e dei materiali assegnati. Pertanto, si rivela del tutto appropriato il richiamo del CCNL Multiservizi, che, in ragione della sua ampiezza e versatilità applicativa, include, oltre ai servizi attinenti agli ambiti della pulizia, della manutenzione degli ambienti e della custodia in senso stretto, quelli di controllo degli accessi e quelli ausiliari di reception, accoglienza, e accompagnamento relativi ad edifici ed aree (il riferimento a musei, siti archeologici, fiere, parcheggi, etc. è meramente esemplificativo), nonché quelli di fattorinaggio e movimentazione interna, ossia servizi perfettamente congruenti con le attività di accoglienza sopra elencate;

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/03/2023 di Roberto Donati

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