Assenza del computo metrico estimativo richiesto dal disciplinare a pena di inammissibilità dell’offerta

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La ricorrente censura l’aggiudicazione in ragione del fatto che la stazione appaltante avrebbe violato il disciplinare di gara, perché esso prevede che l’offerta economica, a pena di inammissibilità, debba essere accompagnata da: “computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare (compreso le eventuali varianti migliorative)”.

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Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 22/01/2024, n. 91 accoglie il ricorso:

Ebbene dalla documentazione versata in atti si evince che, in violazione della lex specialis, l’impresa aggiudicataria non ha fornito gli elementi espressamente richiesti a pena di inammissibilità dell’offerta economica.

Secondo un orientamento consolidato (ex multis. Cons. St., sez. V, sent. n. 5959/2021), già condiviso dal Collegio in sede cautelare, l’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare – ove richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione ovvero di inammissibilità dell’offerta come nel caso in esame – costituisce elemento indefettibile dell’offerta medesima anche nell’ambito degli appalti a corpo attesa la natura polifunzionale delle predette indicazioni che consentono alla stazione appaltante l’acquisizione della conoscenza immediata del valore degli interventi in specie migliorativi (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni), l’assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi, l’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta, nonché la formulazione di un giudizio circa la serietà di quest’ultima.

Alla luce delle sopra esposte ragioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/01/2024 di Roberto Donati

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