Appalti digitali e flussi finanziari. Ogni trasferimento di denaro deve essere tracciato

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Appalti digitali e flussi finanziari. Ogni trasferimento di denaro deve essere tracciato

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, Anac ha fornito aggiornamenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione del 1º gennaio 2024.

Nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati. 

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Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il Cig.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte precedentemente sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del Cig previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.

È stato ritenuto utile precisare, inoltre, le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del termine utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.

Fonte:  ANAC del 18/01/2024

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