MIT: D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 1, lett. a) e b) - Acquisizione preliminare ed informale di preventivi tramite PEI

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 6 dicembre 2024, n. 3065 ha risposto al seguente quesito.

Si chiede quale sia l'eventuale motivo ostativo, all'utilizzo della posta elettronica istituzionale (nome.cognome@ente pubblico), nell'effettuare la preliminare richiesta e ricezione di preventivi, finalizzata ad un successivo affidamento diretto. La norma non lo vieta: 1 - secondo il Vademecum ANAC del 30/07/2024 a pag. 8 - "LA FASE DI SELEZIONE INFORMALE nella quale il RUP... può procedere... all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla SA... PUO' AVVENIRE CON O SENZA L'IMPIEGO DI UNA PIATTAFORMA CERTIFICATA". Ne consegue quindi che tale attività prodromica, può avvenire anche tramite PEI; 2 - l'affidamento diretto avverrebbe, una volta individuato il preventivo migliore, tramite l'unica piattaforma digitale in dotazione alla SA ossia il MEPA di CONSIP, per mezzo dello strumento Trattativa Diretta; 3 - l'uso della PEI è molto più snello, funzionale ed efficace della PEC poiché quest'ultima, essendo unica per tutto l'ente pubblico, comporta tempistiche molto più dilatate sia d'invio (la PEC viene firmata in uscita dal solo Dirigente responsabile dell'Ente che deve quindi essere presente e non avere altre urgenze lavorative) che di ricezione (subordinate alle tempistiche di protocollazione e smistamento della corrispondenza in entrata, da parte dell'ufficio preposto), spesso incompatibili con le esigenze di tempestività ed urgenza che richiede l'acquisto. Si chiede un parere a riguardo.

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Risposta aggiornata                                                                                   

Sul tema si richiama il parere n. 410/2024, con cui l'A.N.A.C. certifica la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi. Si tratta del c.d. affidamento diretto procedimentalizzato. Al riguardo la giurisprudenza - ritenendo ammissibile anche tale ipotesi - richiama il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della c.d. piccola evidenza pubblica come affermato nella sentenza T.A.R. Puglia n. 1032/2024. Pertanto, ai fini dell’acquisizione dei preventivi, occorre avvalersi comunque di una modalità che consenta di garantirne la relativa provenienza e di tracciare le operazioni effettuate, in modo da documentare l’istruttoria svolta. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in rapporto al caso concreto. Infine si chiarisce che nel Vademecum ANAC, il riferimento all’utilizzo delle piattaforme certificate si riferisce all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 18/12/2024

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