Approfondimento - È obbligatorio indicare tutte le voci di spesa nell’importo a base di gara
L’ANAC, con atto a firma del Presidente fasc. n. 1643/2024, ha rilevato come la scelta della Stazione appaltante di determinare l’importo a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, potrebbe incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.
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SCARICA GRATIS LA GUIDANella determinazione dell’importo a base d’asta, la Stazione appaltante deve, infatti, considerare tutte le altre voci che contribuiscono alla corretta determinazione dell’importo a base d’asta, quali ad esempio le spese generali, l’utile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal capitolato a carico dell’appaltatore.
Al riguardo, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 41 del Decreto legislativo n. 36/2023, che al comma 14 enuncia la regola secondo cui “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Di recente, è stato chiarito che la suddetta disposizione normativa è da intendersi nel senso che i costi della manodopera possono essere soggetti a ribasso, qualora l’operatore economico sia in grado di dimostrare che il ribasso che coinvolge il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale (cfr. Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2023 n. 5665; Parere MIT n. 2154 del 27 luglio 2023; Delibera Anac n. 258 del 15 novembre 2023).
Resta fermo, comunque, che i costi della manodopera (come quelli della sicurezza) devono essere indicati separatamente nei documenti di gara, quali voci dell’importo complessivo a base d’asta.
Nel caso di specie, la Stazione appaltante aveva determinato l’importo a base d’asta riferendosi esclusivamente al costo della manodopera, che di regola non è ribassabile.
Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria è stato evidenziato come la Stazione appaltante abbia tralasciato di considerare tutte le altre voci che contribuiscono alla corretta determinazione dell’importo a base d’asta, quali ad esempio le spese generali, l’utile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal Capitolato a carico dell’appaltatore.
Dunque, è stato rilevato come la scelta della Stazione appaltante di determinare l’importo a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, avrebbe potuto incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.
Difatti, anche la giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (Consiglio di Stato, V, 27 marzo 2024 n. 2908).
La Stazione appaltante è tenuta ad esplicare l’iter logico – giuridico seguito per la determinazione dell’importo a base d’asta, dovendo la sua determinazione essere effettuata facendo riferimento a criteri verificabili, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Delibera Anac n. 415 del 13 settembre 2023) rendendo noti tali elementi nell’ambito della documentazione di gara, affinché i potenziali concorrenti siano messi nelle condizioni di poter formulate un’offerta seria, attendibile e consapevole (Delibera Anac n. 207 del 23 aprile 2024)
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 31/10/2024
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